Cassazione Penale, Sentenza n. 19557/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che l'ultimo fatto contestato si è consumato il 22/09/2014 e che il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi si era già compiuto il 25/05/2022, prima della pronuncia della sentenza impugnata. È stato inoltre dedotto il computo dei 64 giorni di sospensione riconosciuti per il periodo Covid collegato al rinvio dell'udienza del 6/05/2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha ammesso la deduzione di prescrizione in Cassazione, ha verificato che l'ultimo fatto risale al 22/09/2014 e che il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) si è estinto il 25/05/2022, tenendo conto della sospensione Covid di 64 giorni. In assenza di elementi utili per applicare l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la Suprema Corte ha concluso per l'intervenuta estinzione del reato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 76 d.p.r. n. 445 del 2000
Individua il reato contestato (false dichiarazioni). La sentenza di merito aveva condannato l'imputato per i fatti previsti da questa norma.
art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
Consente come motivo di cassazione la deduzione dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. La Corte ribadisce che tale doglianza è ammissibile anche come unico motivo in Cassazione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede ipotesi in cui, nonostante la prescrizione, il giudice può comunque pronunciare la condanna per fatti estinti se sussistono particolari condizioni. La Corte ha rilevato l'assenza di elementi per applicare questa norma, per cui la prescrizione va dichiarata.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)
Giurisprudenza della Corte che conferma l'ammissibilità della deduzione della prescrizione in Cassazione come motivo autonomo.
Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna) e richiamo alla disciplina della sospensione Covid
Ha stabilito i criteri per il computo dei termini processuali e di prescrizione con riferimento alla sospensione dei termini per l'emergenza Covid. Nella decisione in esame si è riconosciuta una sospensione di 64 giorni collegata al rinvio dell'udienza del 6/05/2020.
Massime di principio
- La prescrizione può essere eccepita e valutata anche in Cassazione come motivo unico: la Suprema Corte può accertarne l'intervenuta estinzione e dichiararla.
- Il termine prescrizionale decorre dall'ultimo fatto in ordine cronologico; per il calcolo occorre individuare la data dell'ultimo atto contestato.
- Occorre considerare le specifiche sospensioni dei termini (ad esempio quelle disposte per l'emergenza Covid) che interrompono o sospendono la decorrenza e vanno computate nel calcolo della prescrizione.
- Se dalla ricostruzione risulta che la prescrizione si è compiuta prima della sentenza di merito e non sussistono ragioni per applicare l'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il giudice di legittimità annulla senza rinvio perché il reato è estinto.
- Chi è imputato deve tempestivamente sollevare l'eccezione di prescrizione e documentare il calcolo temporale, inclusi eventuali periodi di sospensione, per ottenere la declaratoria di estinzione del reato.
- Il mancato accoglimento della prescrizione da parte del giudice di merito può essere rimediato in Cassazione se dal conteggio emerge l'effettivo decorso del termine prescrizionale.
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