Sentenza n. 12294/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa richiesta di sospensione, del provvedimento notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, (Doc. n°1) con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali del COMANDO GENERALE Dell'ESERCITO – Centro di Selezione di Roma gli ha comunicato il giudizio di inidoneità nella procedura relativa al bando per il reclutamento di 6200 Volontari in ferma prefissata (VFI) 1° blocco 2024, indetto dal Ministero Della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare in data 16.10.2023, prot. N° M_DAB05933 REG 0602854 16-10-2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18.10.2023, 2 di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato collegato o connesso e consequenziale all''impugnato provvedimento e comunque lesivo dell'interesse del ricorrente, ivi compreso il verbale della Commissione, nonché il provvedimento dell''''istituenda e/o istituita graduatoria degli idonei al concorso di cui al bando.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica e attitudinale nella procedura per il reclutamento di 6.200 volontari in ferma prefissata iniziale, unitamente agli atti connessi, compreso il verbale della Commissione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità adottato dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali del Centro di Selezione di Roma, nell’ambito della procedura concorsuale indetta dal Ministero della Difesa per il reclutamento di volontari in ferma prefissata iniziale. Dal testo non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. La causa era stata fissata sul ruolo aggiunto per acquisire una dichiarazione sulla permanenza dell’interesse alla decisione; il ricorrente ha successivamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dal ricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro il giudizio di inidoneità. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, mentre è rimasta ferma la precedente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di verificazione in favore dell’organismo verificatore, disposta con una precedente ordinanza cautelare.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso.
art. 74 c.p.a.
Richiamato nell’epigrafe quale fondamento della pronuncia in forma semplificata; il testo non esplicita ulteriormente la sua applicazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando risulti inequivoca e riferita alla domanda proposta, consente al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
- In una pronuncia meramente processuale fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse, le spese di giudizio possono essere compensate per giusti motivi, ferma restando l’eventuale condanna al pagamento di spese di verificazione già disposta nel corso del giudizio.
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