Sentenza n. 2125/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dell'Atto di recesso del 25.09.2024 di cui si è avuto piena conoscenza per effetto dell'inoltro, da parte del Liquidatore del Fondo Social & Public Initiatives - fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso riservato, della pec del 25.03.2025 - con il quale il predetto liquidatore, dott. Alessandro Zanotti, nominato da Banca d'Italia con provvedimento prot. 170694/23 del 10.10.2023 nell'ambito della procedura di liquidazione, recedeva unilateralmente dal contratto di locazione ultranovennale ad uso non abitativo avente ad oggetto una porzione del complesso immobiliare denominato “Galleria Manzoni”, sita nel Comune di Milano alla Via Manzoni n. 40/42 e alla Via Borgospesso n. 19, stipulato in data 22.10.2021 tra Cordea Savills Italian Opportunities NO.2 (Holdings) S.à.r.l. e il Fondo Social & Public Iniziatives per atto del Notaio Elena Terrenghi di Milano, repertorio n. 39283, Raccolta n. 14969, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano DPI-TP2 il 25.10.2021 al n. 89205, Serie IT. Per l'annullamento, altresì, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello impugnato, e tra questi: dell'atto qualificato come parere del comitato di sorveglianza, di cui si è avuto notizia per mezzo di pec del 25.03.2025, con il quale l'organo ha espresso il proprio parere favorevole riguardo all'esercizio del recesso da parte del liquidatore dal contratto, sebbene l'atto sia stato inviato omissato ed in forma non pienamente conoscibile. In via subordinata, per l'accertamento del diritto all'indennizzo per il recesso anticipato dal contratto di locazione ultranovennale ad uso non abitativo avente ad oggetto una porzione del complesso immobiliare denominato “Galleria Manzoni”, sita nel Comune di Milano alla Via Manzoni n. 40/42 e alla Via Borgospesso n. 19, stipulato in data 22.10.2021 tra Cordea Savills Italian Opportunities NO.2 (Holdings) S.à.r.l. e il Fondo Social & Public Initiatives per atto del Notaio Elena Terrenghi di Milano, repertorio n. 39283, Raccolta n. 14969, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano DPI-TP2 il 25.10.2021 al n. 89205, Serie IT nella misura indicata nel prospetto di calcolo ovvero nella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia anche a seguito di idonea CTU di cui si chiede l'ammissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di recesso unilaterale del liquidatore dal contratto di locazione ultranovennale ad uso non abitativo, nonché il parere favorevole del comitato di sorveglianza
Esito
Favorevole al resistente (liquidatore del fondo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il recesso esercitato dal liquidatore di un fondo di investimento immobiliare sottoposto a liquidazione giudiziale, deducendo, anzitutto, la violazione delle garanzie partecipative, dei doveri di leale collaborazione e buona fede e dell’obbligo di preavviso. Ha inoltre sostenuto che il recesso, quale atto di straordinaria amministrazione, avrebbe richiesto la preventiva autorizzazione della Banca d’Italia e un valido parere del comitato di sorveglianza, ai sensi della disciplina richiamata dal TUF, dal TUB e dal CCII. Ha contestato anche il difetto, la perplessità e la contraddittorietà della motivazione del recesso, in relazione alle contestazioni riguardanti la validità e l’efficacia del contratto, il pagamento dei canoni e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione. In via subordinata ha chiesto l’accertamento del diritto a un indennizzo per il recesso anticipato, comprendente danno emergente e lucro cessante, oltre alla possibilità di disporre una CTU. Il liquidatore ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché il difetto di interesse e la tardività del ricorso; la Banca d’Italia ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione e l’ha ritenuta fondata. La giurisdizione deve essere determinata in base al petitum sostanziale, avuto riguardo alla causa petendi e alla natura intrinseca della posizione dedotta, non alla qualificazione formale prospettata dalle parti. Il recesso da un contratto di locazione costituisce, in via generale, un atto di gestione di un rapporto privatistico. Nel caso concreto, il recesso è stato esercitato dal liquidatore di un fondo gestito da una SGR nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale disposta dal tribunale. La nomina del liquidatore da parte della Banca d’Italia e l’attività di vigilanza dell’Istituto non trasformano l’atto di recesso in un provvedimento amministrativo, né alterano la natura paritetica del rapporto. La controversia riguarda infatti la lesione di un diritto soggettivo derivante da un contratto a prestazioni corrispettive e l’esercizio di un diritto potestativo nell’ambito di una procedura concorsuale. Ne consegue la giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con declinatoria in favore del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Sono state assorbite l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Banca d’Italia e tutte le ulteriori questioni processuali e di merito, comprese le richieste di cancellazione dal ruolo o di sospensione del giudizio. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda e per l’esito in rito.
Norme richiamate
art. 57, comma 6-bis, d.lgs. 58/1998 (TUF)
a seguito della sentenza che la dispone, “la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis, nonché un comitato di sorveglianza”
La disciplina della liquidazione giudiziale dei fondi gestiti dalle SGR richiama, in quanto compatibili, le regole applicabili alla liquidazione e alla procedura concorsuale, senza attribuire natura amministrativa agli atti privatistici di gestione del liquidatore.
art. 57, comma 3-bis, d.lgs. 58/1998 (TUF)
Prevede l’applicazione, in quanto compatibile, dell’art. 83 TUB alla liquidazione dei fondi gestiti dalle SGR.
art. 83, comma 2, d.lgs. 385/1993 (TUB)
Richiama il titolo V, capo I, sezione V, del CCII, nell’ambito della disciplina applicabile alla liquidazione.
art. 185, comma 2, d.lgs. 14/2019 (CCII)
il liquidatore può recedere dal contratto “previa autorizzazione del comitato dei creditori” e con il riconoscimento al conduttore di un equo indennizzo
La norma disciplina il recesso del liquidatore dai contratti di locazione nell’ambito della liquidazione giudiziale; il suo richiamo conferma il collegamento dell’atto alla procedura concorsuale, senza determinarne la natura di provvedimento amministrativo.
art. 133 d.lgs. 14/2019 (CCII)
Il decreto del Tribunale di Milano ha ritenuto inammissibile il reclamo proposto ai sensi di tale disposizione, rilevando che la procedura applicabile ai fondi gestiti da SGR non contempla tale rimedio.
art. 2901 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla contestazione dell’inefficacia del contratto, ma non esaminato nel merito per il difetto di giurisdizione.
art. 11 c.p.a.
Applicato per declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, individuato considerando la causa petendi e la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, non la qualificazione formale attribuita dalle parti alla domanda o all’atto contestato.
- Il recesso da un contratto di locazione costituisce un atto di gestione di un rapporto privatistico e, quando è esercitato nell’ambito di una procedura concorsuale, la controversia relativa alla sua validità o ai suoi effetti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto attinente a diritti soggettivi e a rapporti paritetici.
- La nomina del liquidatore da parte della Banca d’Italia e l’esercizio dei poteri di vigilanza dell’Istituto non conferiscono natura amministrativa agli atti di recesso compiuti dal liquidatore nella gestione dei rapporti contrattuali della procedura concorsuale.
- La controversia sull’esercizio del diritto potestativo di recesso dal contratto di locazione e sull’eventuale indennizzo spettante alla controparte deve essere devoluta al giudice ordinario, anche quando il liquidatore sia stato nominato da un’autorità pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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