Sentenza n. 14545/2026 - Roma, Sezione 3
per l’accertamento, dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, Divisione IV – Infrastrutture ed impianti di produzione energetica a fronte dell’istanza avanzata in data 26 agosto 2024, ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e 1, comma 2-quater, lett. b), del d.l. n. 7/2002, per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico di tipo stand alone di potenza totale pari a 103 MW denominato “Valle del Forno 1” e delle relative opere connesse, ubicato nel Comune di Castelluccio dei Sauri (FG), e per la condanna dell’amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e 1, co. 2-quater, lett. b), del d.l. n. 7/2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico e delle opere connesse
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero sull'istanza presentata il 26 agosto 2024 per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa a un impianto di accumulo elettrochimico stand alone di potenza pari a 103 MW, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 1, comma 2-quater, lett. b), del d.l. n. 7/2002. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato entro il termine complessivo di sessanta giorni, evidenziando che tale termine era stato ribadito dal Ministero nella comunicazione di avvio del procedimento dell'11 febbraio 2025. Il Ministero ha chiesto il rigetto sostenendo che il procedimento aveva comunque avuto corso, che gli uffici avevano esaminato con esito positivo le integrazioni documentali trasmesse il 17 novembre 2025 e che la pratica era stata inserita tra quelle definibili, sebbene in coda, in ragione del criterio cronologico, della carenza di organico e della mole di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero. Il termine complessivo di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003 era decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso e motivato. L'avanzamento dell'istruttoria e l'esame positivo delle integrazioni documentali non sono stati ritenuti sufficienti a escludere l'inerzia, in assenza della conclusione formale del procedimento. La carenza di organico, la mole di procedimenti analoghi e il criterio cronologico di trattazione costituiscono questioni organizzative interne, non idonee a giustificare il superamento indefinito del termine legale né a far ricadere sul privato le inefficienze amministrative. Il Ministero è stato ordinato a pronunciarsi espressamente sull'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Le spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rifusione del contributo unificato ove versato, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
La disposizione impone la conclusione del procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa agli impianti energetici mediante un provvedimento espresso e motivato entro il termine previsto dalla legge.
art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003
Il termine complessivo di sessanta giorni per la conclusione del procedimento autorizzatorio deve essere rispettato dall'amministrazione; il suo superamento configura illegittima inerzia.
art. 1, comma 2-quater, lett. b), d.l. 7/2002
È richiamata quale base normativa dell'istanza di autorizzazione unica, unitamente all'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.
art. 97 Costituzione
I principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di certezza del diritto impediscono che carenze organizzative interne giustifichino la sospensione indefinita del procedimento e il superamento dei termini legali.
Massime di principio
- La violazione del termine legale di conclusione del procedimento autorizzatorio per il rilascio dell'autorizzazione unica energetica configura illegittimo silenzio-inadempimento quando l'amministrazione non adotti un provvedimento espresso e motivato entro il termine complessivo previsto dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387/2003.
- L'avanzamento dell'istruttoria, compreso l'esame delle integrazioni documentali, non equivale alla conclusione del procedimento e non esclude l'illegittimità del silenzio in assenza di un provvedimento finale espresso.
- La carenza di organico, la mole di procedimenti pendenti e l'esigenza di rispettare un ordine cronologico interno sono questioni organizzative dell'amministrazione e non costituiscono una giustificazione legittima per il superamento indefinito del termine procedimentale, né possono essere poste a carico del privato istante.
- Accertata l'illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di pronunciarsi espressamente sull'istanza entro un termine assegnato, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione sostanziale spettantele.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 5062/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 14572/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 14573/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 14574/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 2585/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 2 set 2026Sentenza n. 2586/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →