Sentenza del 26/07/2017 n. 4750 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Avviso di accertamento - Motivazione - Obbligo di allegazione degli atti richiamati - Atti a contenuto normativo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità o la sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento ICI, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto allegare, oppure riprodurre nell’atto, gli atti richiamati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 212/2000, inclusi presumibilmente delibere o regolamenti comunali rilevanti per la determinazione dell’imposta.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L’obbligo di allegazione riguarda soltanto gli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni della pretesa tributaria, compresi i presupposti di fatto. Non devono invece essere allegati gli atti irrilevanti o quelli a contenuto normativo, come delibere e regolamenti comunali, quando siano divenuti conoscibili mediante le forme legali di pubblicazione. Pertanto, l’avviso può richiamare tali atti senza allegarli, purché la motivazione consenta al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
Norme richiamate
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto richiamato.
L’obbligo è funzionale a rendere comprensibili le ragioni della decisione e riguarda gli atti necessari a sostenerle, inclusi i presupposti di fatto. Sono esclusi gli atti irrilevanti e quelli a contenuto normativo già conoscibili perché pubblicati secondo le formalità di legge.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento deve contenere o rendere conoscibili gli elementi di fatto e di diritto indispensabili per comprendere la pretesa e predisporre una difesa effettiva.
- Non è normalmente necessario allegare leggi, regolamenti o delibere comunali già pubblicati secondo legge, poiché tali atti si presumono conoscibili.
- L’obbligo di allegazione riguarda soprattutto gli atti amministrativi o documenti non facilmente conoscibili che costituiscono il presupposto concreto della pretesa tributaria.
- La mancata allegazione può determinare l’illegittimità dell’avviso quando impedisce al contribuente di ricostruire i fatti, i calcoli o gli elementi essenziali dell’accertamento; non è sufficiente, invece, contestare la mancata allegazione di un atto normativo regolarmente pubblicato.
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