Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6896/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 212/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Molise n. 212/2025, che aveva respinto il ricorso contro la deliberazione regionale di non ammissione definitiva e revoca del contributo di euro 110.796,18 per l'annualità 2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato la deliberazione della Giunta regionale del Molise n. 101/2022, con cui, recepiti i provvedimenti del CO.RE.COM. Molise, era stata dichiarata non ammissibile alla contribuzione prevista dalla l.r. Molise n. 11/2015 ed era stato revocato il contributo già concesso per la pubblicazione cartacea del quotidiano locale. In primo grado e in appello la società ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 6 e 9 della l.r. n. 11/2015 e degli artt. 5, 7 e 8 del regolamento regionale n. 2/2016, sostenendo di possedere tutti i requisiti normativi. Ha contestato, in particolare, che la Regione avesse valorizzato requisiti non previsti espressamente dalla normativa, quali una determinata tiratura, foliazione, capillarità distributiva, numero di edicole, numero di articoli o lettori. Ha dedotto travisamento dei fatti, illogicità, difetto di motivazione e sviamento, affermando che il quotidiano non era stato chiuso, che erano stati pubblicati oltre 500 numeri nel periodo considerato, che la riduzione del costo del personale dipendeva da un errore contabile commesso in buona fede e che le sovrapposizioni tra contenuti cartacei e online erano limitate. Con il secondo motivo ha censurato i ritardi dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento e nella trasmissione degli atti, deducendo la violazione degli artt. 2 e seguenti e 25 della l. n. 241/1990, dell'art. 7 del regolamento regionale n. 2/2016 e dei principi di collaborazione, lealtà e buon andamento, nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa considerazione delle proprie argomentazioni. Ha inoltre riproposto la questione della giurisdizione, sostenendo l'illegittimità della revoca del beneficio già concesso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa, poiché la controversia riguardava la revoca del beneficio per vizi di legittimità o per contrasto originario con l'interesse pubblico, e non per inadempienze del beneficiario. Nel merito, ha ritenuto legittima la revoca e la non ammissione definitiva al contributo. Dalla normativa regionale e dalla sua ratio, consistente nel sostenere l'informazione locale effettivamente diffusa sul territorio, deriva la necessità che l'attività editoriale cartacea sia esercitata con regolarità e con una diffusione effettiva, non meramente simbolica. L'istruttoria aveva accertato che il quotidiano era reperibile soltanto in due edicole su 112, con una tiratura complessiva di 24 copie giornaliere, quattro sole facciate e una media di due copie vendute per edicola nel periodo esaminato. Tali elementi erano idonei a dimostrare l'assenza del requisito della diffusione regolare sul territorio regionale e rendevano irrilevanti le ulteriori contestazioni sui requisiti. La produzione asserita di circa 500 numeri non era stata adeguatamente provata e, comunque, non superava l'accertata assenza di effettiva diffusione. La società non aveva inoltre fornito prova idonea della costante presenza del personale dipendente né aveva giustificato adeguatamente la riduzione della spesa per il personale, profilo autonomamente riconducibile alla revoca del contributo. Il secondo motivo è stato respinto perché i ritardi amministrativi dedotti non avevano prodotto un effetto sanzionatorio, non determinavano silenzio-assenso e non avevano precluso la partecipazione procedimentale. La società non aveva indicato quali elementi avrebbe potuto produrre tempestivamente né come tali elementi avrebbero potuto incidere sull'esito. Non è stata ravvisata violazione dell'art. 112 c.p.c. Le spese del grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 l.r. Molise n. 11/2015

    Gli interventi sono destinati a soggetti che esercitano l'attività di editore dell'informazione locale; tali soggetti devono, tra l'altro, realizzare prodotti editoriali periodici diffusi a mezzo stampa, online o mediante radiodiffusione, contenenti prevalentemente informazioni relative alla realtà regionale.

    La disposizione richiede non solo la produzione formale di una testata, ma l'esercizio effettivo dell'attività di editore dell'informazione locale; per la stampa cartacea ciò implica una diffusione regolare ed effettiva sul territorio.

  • art. 1 l.r. Molise n. 11/2015

    La Regione promuove il sistema dell'informazione locale in quanto diffusore di conoscenza della realtà territoriale regionale.

    La ratio della contribuzione è sostenere testate idonee a diffondere concretamente e non simbolicamente l'informazione locale.

  • art. 5 l.r. Molise n. 11/2015

    Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge i soggetti e le pubblicazioni individuati dalla disposizione.

    La disposizione definisce ulteriori cause di esclusione dal regime contributivo regionale.

  • art. 9 l.r. Molise n. 11/2015

    È stato richiamato quale fondamento della revoca del contributo in relazione alla mancata dimostrazione dei requisiti, anche con riguardo alla spesa per il personale.

  • art. 7 regolamento regionale Molise n. 2/2016

    Disciplina l'attività istruttoria e i termini procedimentali; la loro eventuale inosservanza non determina automaticamente l'illegittimità dell'esito finale in assenza di una concreta lesione partecipativa o di un effetto previsto dalla legge.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Il mero superamento del termine procedimentale non comporta automaticamente l'illegittimità del provvedimento conclusivo, se non è dimostrata una conseguenza giuridica o una concreta lesione delle facoltà partecipative.

  • art. 25 l. n. 241/1990

    Il ritardo nell'accesso agli atti rileva ai fini dell'illegittimità dell'esito solo se viene dimostrato che ha concretamente impedito l'esercizio delle facoltà partecipative e ha inciso sul contenuto del provvedimento.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali dedotte, senza che il Collegio ravvisi una specifica violazione nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice esamina e respinge le censure sostanziali, anche senza aderire all'impostazione argomentativa della parte.

  • art. 1, comma 3, l. n. 62/2001

    La nozione di prodotto editoriale periodico è utilizzata in collegamento con il requisito della diffusione regolare.

Massime di principio

  • Nell'ambito di un regime regionale di contributi all'editoria locale, il requisito dell'esercizio dell'attività di editore dell'informazione locale comprende, per una testata cartacea, la diffusione effettiva e regolare sul territorio; non è sufficiente la mera pubblicazione materiale di numeri della testata o una presenza soltanto simbolica nelle edicole.
  • La finalità di promozione del pluralismo e della conoscenza della realtà territoriale consente all'amministrazione di verificare in concreto l'idoneità della testata a svolgere una funzione informativa effettiva, valorizzando dati quali il numero dei punti vendita, la tiratura, la foliazione e le copie effettivamente vendute, anche se la normativa non stabilisce soglie quantitative puntuali per ciascun dato.
  • L'accertata sostanziale assenza di diffusione del quotidiano sul territorio regionale integra autonomamente il difetto di un requisito di ammissibilità al contributo e rende non decisivi gli ulteriori argomenti relativi alla regolarità delle pubblicazioni o agli altri requisiti.
  • Il mero ritardo nella conclusione del procedimento o nella trasmissione degli atti non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento finale, né produce silenzio-assenso, quando la parte non dimostri una concreta lesione delle proprie facoltà partecipative, l'effetto giuridico del ritardo o quali elementi avrebbe potuto tempestivamente dedurre e la loro idoneità a modificare l'esito.
  • In una controversia relativa alla revoca di un beneficio già concesso per vizi di legittimità o per contrasto originario con l'interesse pubblico, e non per inadempimento del beneficiario, la situazione giuridica azionata è di interesse legittimo e la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.