Sentenza n. 955/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione e della proposta di aggiudicazione relative a quattro lotti di una gara per il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti speciali liquidi non pericolosi
Esito
La controversia
Le imprese ricorrenti, aggiudicatarie riunite in RTI, hanno impugnato la deliberazione del consiglio di amministrazione della stazione appaltante del 12 novembre 2025, adottata ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990, con cui erano stati annullati in autotutela il provvedimento di aggiudicazione del 17 settembre 2025 e la precedente proposta di aggiudicazione del 1 settembre 2025, relativi ai lotti nn. 1, 2, 3 e 4 di una procedura per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dell'annullamento e l'avviso di avvio del relativo procedimento. Dal testo emerge che le questioni prospettate riguardavano, in particolare, l'incidenza di un errore dichiarativo sui costi della manodopera e i limiti della rinnovazione valutativa da parte della stazione appaltante dopo la verifica di anomalia. Prima della decisione nel merito, le ricorrenti hanno notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso il 19 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia ritualmente notificata e, non dovendo più esaminare le censure concernenti l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, individuati nella peculiarità della sequenza procedimentale — caratterizzata dall'annullamento in autotutela di un'aggiudicazione intervenuta dopo la verifica di anomalia — e nella natura prima facie non implausibile di alcune questioni prospettate, relative all'errore dichiarativo sui costi della manodopera e ai limiti della rinnovazione valutativa della stazione appaltante.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
È la base normativa indicata per l'annullamento d'ufficio in autotutela dell'aggiudicazione e della proposta di aggiudicazione; la sentenza non esamina nel merito la legittimità del suo concreto esercizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Fondamento della dichiarazione di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Norma richiamata nel provvedimento nell'ambito della disciplina processuale della rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
Norma richiamata nel provvedimento insieme alle disposizioni processuali applicate.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente notificata al ricorso determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare nel merito le censure proposte.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia presenti una sequenza procedimentale peculiare e questioni prospettate non manifestamente implausibili, anche se il giudizio si estingue per rinuncia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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