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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8162/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di convalida (27/07/2023) del provvedimento questorile che imponeva l'obbligo di presentazione presso la polizia nei giorni di gare. Principale motivo: violazione di legge/nullità perché la convalida è stata adottata prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, impedendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Altri motivi (assorbiti): contestazione della congruità della durata quinquennale dell'obbligo di presentazione; contestazione della estensione dell'obbligo alle partite della nazionale e alla ripetuta frequenza di firma (tre volte per ogni partita); omessa motivazione in ordine alle "partite amichevoli" e alla prevedibilità dei casi di presentazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al primo motivo. Ha rilevato che il provvedimento del Questore (datato 22/07/2023) fu notificato il 25/07/2023 alle ore 17:35; l'ordinanza di convalida porta data 27/07/2023 e risultò depositata in cancelleria lo stesso giorno, ma gli atti mostrano che la cancelleria trasmise la copia per PEC alla Questura alle ore 9:54 del 27/07/2023, ossia prima dello spirare del termine di 48 ore utile per il contraddittorio (che sarebbe scaduto il 27/07/2023 alle ore 17:35). Perciò la convalida intervenuta prima del decorso del termine dilatorio ha integrato una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione, mantenendo intatta la parte amministrativa relativa al divieto di accesso ad impianti/manifestazioni. Ha disposto la comunicazione del dispositivo al Questore di Brescia.

Norme richiamate

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2-bis

    «deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento»

    La norma impone l'obbligo di avviso al destinatario circa la possibilità di rendere deduzioni; benché non indichi un termine, la giurisprudenza interpreta la garanzia come necessaria di un termine minimo (almeno 48 ore) per consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

  • legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, commi 3-4

    Disciplina la procedura di convalida del provvedimento del Questore e i rimedi avverso l'ordinanza di convalida; la convalida giudiziaria deve rispettare i termini procedurali che garantiscono il contraddittorio.

  • codice di procedura penale, art. 178, lett. c)

    L'inosservanza del termine dilatorio necessario per il contraddittorio integra una nullità di ordine generale (art. 178 c.p.p., lett. c) con conseguente annullamento senza rinvio e perdita di efficacia della misura convalidata se la nullità riguarda la forma essenziale.

Massime di principio

  • Quando la legge o la giurisprudenza richiedono che il destinatario di un provvedimento preventivo possa rendere memorie o deduzioni, va garantito un termine utile e reale per il contraddittorio; in materia di misure connesse a manifestazioni sportive la Corte impone la garanzia di almeno 48 ore dalla notifica.
  • Il momento di efficacia/intervento di un atto giudiziario si considera realizzato con il deposito in cancelleria; pertanto la documentazione di deposito e di trasmissione è centrale per verificare la tempestività rispetto ai termini dilatori.
  • La convalida giudiziale antecedente al termine necessario per il contraddittorio determina una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p.; conseguenza pratica possibile è l'annullamento senza rinvio e l'inefficacia della misura impugnata nella parte cautelare/obbligatoria.
  • L'annullamento della convalida può determinare l'inefficacia limitata della sola misura cautelare impugnata (qui: obbligo di presentazione), lasciando intatta la parte amministrativa del provvedimento (es. divieto di accesso agli impianti) se quella parte non è stata impugnata o non risente della nullità procedurale.
  • Anche se questioni di merito (durata, estensione, modalità dell'obbligo di presentazione) restano potenzialmente rilevanti, una nullità procedurale formale può assorbire tali censure ed ottenere l'annullamento prima che il merito sia esaminato.

Testo integrale

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