Cassazione Penale, Ordinanza n. 07159/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo non consentito nel ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ossia una doglianza sulla mera eccessività della pena non traducentesi in illegalità della sanzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado e nell'ambito di un concordato in appello, aveva rideterminato la pena in anni uno, mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa per un furto aggravato in concorso e con recidiva. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando l'eccessiva entità della pena inflitta. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p., sono proponibili solo censure relative alla formazione del consenso sul concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo, mentre non sono deducibili doglianze sulla pena se non nei limiti in cui si traduca in illegalità della sanzione. Nel caso concreto la censura riguardava soltanto la quantificazione della pena, senza allegare alcuna illegalità della sanzione.
Norme richiamate
art. 99, comma 4, c.p.
richiamato come recidiva reiterata, nel capo di imputazione relativo al reato oggetto di concordato in appello
art. 110 c.p.
richiamato per il concorso di persone nel reato
art. 624 c.p.
richiamato quale fattispecie base del furto contestato
art. 625 n. 2 e 7 c.p.
richiamato quale aggravamento del furto contestato
art. 599-bis c.p.p.
norma che disciplina il concordato in appello; il ricorso per cassazione contro la sentenza resa ai suoi sensi è limitato a specifiche doglianze e non consente censure sulla pena, salvo illegalità della sanzione
art. 129 c.p.p.
richiamato per escludere la proponibilità della doglianza sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento nel ricorso avverso sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
art. 444 c.p.p.
evocato in comparazione per distinguere il patteggiamento dal concordato in appello quanto all'ampiezza dei motivi deducibili
art. 448-bis c.p.p.
richiamato per evidenziare che le ipotesi di annullamento e i motivi deducibili nel patteggiamento sono più ampi rispetto a quelli del concordato in appello
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
base per la declaratoria di inammissibilità pronunciata senza formalità
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili solo vizi relativi alla formazione del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Non è ammissibile censurare la mera quantificazione della pena quando la doglianza non si traduca in illegalità della sanzione, cioè quando la pena resti compresa nei limiti edittali e corrisponda a una pena prevista dalla legge.
- Il concordato in appello ha natura e perimetro diversi dal patteggiamento, perché si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione e non consente di rimettere in discussione responsabilità e qualificazione giuridica del fatto.
- La Corte di cassazione deve rilevare d'ufficio l'illegalità della pena anche in presenza di inammissibilità del ricorso, ma tale rilievo opera solo quando la sanzione sia fuori legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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