Cassazione Penale, Sentenza n. 1113/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bologna che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del GIP di Rimini di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduce un unico motivo: vizio di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, lamentando che non siano stati verificati i parametri di adeguatezza, idoneità e proporzionalità e che non sia stato valutato il presofferto cautelare (periodo già scontato o già sofferto della misura). Contesto fattuale: condanna in rito abbreviato a 6 anni per violazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (cessione di cocaina ed eroina per complessivi 400 grammi al mese da gennaio a luglio 2020) e precedenti specifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, non sia sufficiente il mero decorso del tempo dalla commissione del reato e che occorra l'emersione di un 'fatto nuovo' di sicura valenza sintomatica che modifichi le esigenze cautelari valutate all'inizio. Ha osservato che la sentenza di condanna in primo grado non costituisce tale fatto nuovo. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari richiamando la gravità del fatto, il consistente quantitativo di stupefacente e l'inserimento in circuiti di approvvigionamento, l'assenza di stabile occupazione e dimora e i tre precedenti specifici, elementi che indicano elevato pericolo di reiterazione specifica e l'inidoneità di misure meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 1
Individua il reato di illecita cessione di stupefacenti; utilizzato per qualificare il fatto e la sua gravità ai fini della misura cautelare.
codice di procedura penale, art. 292, comma 1, lett. c)
Prescrive che il giudice che dispone la custodia cautelare valuti il tempo trascorso dalla commissione del reato; tale valutazione è richiesta al momento dell'applicazione della misura cautelare iniziale.
codice di procedura penale, art. 299
Regola la revoca e la sostituzione delle misure cautelari: al momento della revoca/substituzione assumono rilievo elementi nuovi che siano idonei a modificare il quadro cautelare originario.
Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016 (Mirabelli)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui il mero decorso del tempo o la sentenza di condanna in primo grado non costituiscono necessariamente un fatto nuovo idoneo a determinare la revoca della misura.
d.l. n. 137/2020, art. 23, commi 8 e 9
Norma applicata per il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti, procedura stata seguita nel caso di specie.
disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Indica gli adempimenti della cancelleria cui si è dato incarico in esecuzione della sentenza.
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare somme alla Cassa delle ammende quando sussistano ragioni di colpa nella determinazione della inammissibilità; la Corte ha disposto l'obbligo di versamento equitativo.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo dalla commissione del reato non è di per sé sufficiente a giustificare la revoca o la sostituzione della custodia cautelare: occorre dimostrare l'emersione di un fatto nuovo di chiaro valore sintomatico che modifichi le esigenze cautelari iniziali.
- La sentenza di condanna in primo grado, da sola, non costituisce automaticamente un fatto nuovo idoneo a revocare la misura cautelare; il giudice valuta se essa cambi concretamente il quadro cautelare.
- Elementi come l'entità della sostanza sequestrata, il ruolo nei canali di approvvigionamento, precedenti specifici, assenza di lavoro stabile e dimora fissa sono rilevanti e possono fondare il pericolo di reiterazione, giustificando la custodia in carcere.
- Chi chiede la revoca o sostituzione ha l'onere di allegare e provare circostanze nuove e significative (es. lavoro stabile, dimora certa, percorsi di riabilitazione efficaci, mancanza di contatti con reti criminali) che attenuino le esigenze cautelari.
- I ricorsi infondati o determinati da colpa nella determinazione dell'inammissibilità possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
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