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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14591/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era imputata di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di cocaina, crack, marijuana e hashish (capi 2 e 3), nonché di aver messo a disposizione, insieme alla sorella, il proprio appartamento per la custodia dello stupefacente e di aver commercializzato le sostanze. Con ricorso per cassazione la Campo ha contestato: 1) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'illogicità della motivazione rispetto alla qualificazione del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (sosteneva che la mera disponibilità dell'appartamento non prova la partecipazione stabile all'associazione); 2) la mancata derubricazione del fatto alla fattispecie meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (droghe 'parlate'); 3) la violazione di legge e carenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura, denunciando un automatismo cautelare e la mancata considerazione di misure meno afflittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile parte della censura relativa alla differenziazione delle posizioni perché il ricorrente non aveva devoluto al riesame questioni necessarie per la loro trattazione in cassazione; ha poi ritenuto infondati i motivi sostanziali, confermando che il compendio probatorio (intercettazioni, modalità di custodia e prelievo periodico di stupefacenti dall'appartamento, consegna di chiavi, richieste di denaro a favore della sorella) era idoneo a fondare la partecipazione all'associazione e l'animus associandi. Ha respinto la richiesta di derubricazione ad art. 73, comma 5, ritenendo provata la sistematicità e le strategie del sodalizio; ha altresì confermato la valutazione delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura detentiva, rilevando la presunzione cautelare (art. 275) non superata alla luce della gravità dei fatti e del ruolo di custode della sostanza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma sui reati in materia di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che i fatti contestati ricadessero nella fattispecie più grave (traffico/associazione), non nella derubricabile ipotesi meno grave del comma 5, quando la condotta mostra sistematicità e strategie per eludere i controlli.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le evidenze (custodia abitazione, ritiri periodici, consegna chiavi, rapporti economici) fossero idonee a fondare la partecipazione all'associazione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80

    Aggravante prevista nel testo unico sugli stupefacenti; il Tribunale di Catania in sede di riesame aveva annullato l'ordinanza limitatamente a questa aggravante, decisione non rimossa dalla Cassazione nel senso che la Corte ha esaminato il ricorso nel quadro dei provvedimenti già modificati in sede di riesame.

  • codice di procedura penale, art. 273

    Riferimento alla nozione di 'gravi indizi di colpevolezza' ai fini dell'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che i gravi indizi sussistessero nel caso concreto.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    Motivo di impugnazione per 'violazione di legge' in cassazione; la Corte ha ritenuto infondati i profili di violazione di legge dedotti dalla difesa.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    Motivo di impugnazione per 'illogicità o contraddittorietà della motivazione'; la Corte ha valutato la motivazione del giudice del riesame non manifestamente illogica né contraddittoria in relazione ai punti decisivi.

  • codice di procedura penale, art. 274

    Norma sul ragionamento probatorio e sulle presunzioni; citata in relazione ai vizi di motivazione denunciati, la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata.

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Disciplina delle presunzioni cautelari; la Corte ha ritenuto che la duplice presunzione cautelare prevista non fosse superata, giustificando la misura detentiva per la gravità dei reati e il ruolo della ricorrente.

  • codice di procedura penale, art. 309, comma 9

    Regole sul giudizio di riesame: il ricorrente ha l'onere di devolvere specifiche doglianze di merito per ottenere una valutazione completa; la Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure non adeguatamente devolute.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5

    Fattispecie meno grave (dettata per droghe 'parlate' o cessione episodica); la Corte ha ritenuto che, alla luce della sistematicità e dell'organizzazione emersa, non sussistessero i presupposti per la derubricazione.

Massime di principio

  • La disponibilità stabile di un immobile per la custodia di stupefacenti, se confermata da elementi convergenti (prelievi periodici, consegna di chiavi, rapporti economici), può costituire indizio idoneo a fondare la partecipazione ad un'associazione di traffico, anche in assenza di registrazioni dirette di comunicazioni tra i sodali.
  • La derubricazione del fatto alla fattispecie meno grave (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) richiede la prova della episodicità e della marginalità della condotta: la ricorrenza di strategie organizzate e scorte consistenti è incompatibile con tale derubricazione.
  • In sede di riesame il ricorrente deve devolvere al giudice specifiche e dettagliate doglianze di merito; la mancata devoluzione impedisce alla Corte di Cassazione di conoscere e decidere su tali profili, con conseguente inammissibilità delle relative censure.
  • La presunzione cautelare prevista dall'art. 275 c.p.p. può giustificare misure detentive quando sussistono gravi indizi, gravità del reato e ruolo significativo nel sodalizio (es. custodia di ingenti quantitativi), rendendo inadeguate misure non detentive se non è possibile formulare un giudizio prognostico favorevole.
  • Le censure di illogicità o contraddittorietà della motivazione richiedono dimostrare che la decisione sia manifestamente incoerente rispetto alle prove; motivazioni che esplicitano i punti decisivi e i riscontri probatori difficilmente sono ritenute manifestamente illogiche.

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