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Sentenza

Sentenza n. 979/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401096

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del Ministero della Difesa che ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia neuropsichica e la concessione dell’equo indennizzo, nonché il presupposto parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare dipendente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già impiegato dall’Esercito Italiano in diversi teatri operativi esteri e successivamente transitato nei ruoli civili per non idoneità permanente al servizio militare, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il relativo equo indennizzo per una patologia consistente in schizofrenia paranoidea associata a disturbo post-traumatico da stress. La Commissione Medica Ospedaliera aveva accertato l’infermità e l’ascrivibilità alla Tabella A, categoria 4, mentre il Comitato di Verifica aveva escluso ogni collegamento con il servizio, anche sotto il profilo della concausa efficiente e determinante. Il ricorso deduceva un unico articolato motivo di eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza e apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia e sviamento, nonché violazione del d.P.R. n. 461/2001. Il ricorrente contestava in particolare la mancata considerazione delle missioni all’estero, delle condizioni di costante tensione emotiva e della prossimità temporale tra il servizio operativo e l’insorgenza della patologia; deduceva inoltre una possibile incidenza eziologica delle vaccinazioni. In via preliminare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, rilevando che il parere del Comitato di Verifica è un atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva e che la lesione deriva dal decreto dell’organo di amministrazione attiva che lo recepisce. Nel merito, il ricorso è stato accolto nei confronti del Ministero della Difesa e sono stati annullati il decreto di diniego e il parere presupposto. Il giudice ha riconosciuto che il Comitato di Verifica esercita una discrezionalità tecnica, sindacabile solo per vizi procedimentali, manifesta illogicità, mancata considerazione di circostanze rilevanti, difetto di istruttoria o di motivazione, senza possibilità di sostituire la valutazione medico-legale amministrativa con quella giudiziale. Nel caso concreto, tuttavia, il parere era fondato su argomentazioni generiche e tautologiche e non aveva adeguatamente considerato il rapporto informativo militare, che descriveva le missioni estere, la costante tensione emotiva e il contesto ambientale e lavorativo molto impegnativo, né la comparsa della patologia già dal 2012, temporalmente prossima all’impiego nei teatri operativi. La particolare natura della patologia, correlata a disturbi post-traumatici da stress, imponeva inoltre un approfondimento istruttorio e motivazionale, con identificazione di eventuali eventi traumatici o di un’ipotesi alternativa. È stata invece respinta la censura relativa alle vaccinazioni, non supportata da alcuna dimostrazione o principio di prova circa la loro efficacia causale. L’annullamento è disposto salvo il riesercizio del potere amministrativo. Il Ministero della Difesa è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese tra le altre parti sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 461/2001

    il parere del Comitato di Verifica "costituisce il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi formulati da ulteriori organi precedentemente intervenuti" ed è "obbligatorio, vincolante ed insurrogabile"

    Il Comitato di Verifica è l’organo competente ad accertare la riconducibilità all’attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesioni ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il suo parere esprime una valutazione tecnico-discrezionale, ma resta sindacabile per vizi procedimentali, manifesta illogicità, difetto di istruttoria o di motivazione.

  • art. 73 c.p.a.

    La causa è stata trattenuta in decisione dopo il deposito di documenti e memorie delle parti ai sensi della disposizione processuale.

Massime di principio

  • Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio è un atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva; nelle controversie sul diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, la legittimazione passiva spetta all’amministrazione che adotta il provvedimento finale recependo il parere, non al Ministero presso cui il Comitato è incardinato.
  • La valutazione tecnico-discrezionale del Comitato di Verifica non è sostituibile dal giudice nel merito medico-legale, ma è sindacabile quando il parere presenti vizi procedimentali, manifesta illogicità, ometta di considerare circostanze di fatto rilevanti o sia affetto da palese difetto di istruttoria o motivazione.
  • È illegittimo il diniego di dipendenza da causa di servizio fondato su motivazioni generiche, astratte o tautologiche, che non confrontino puntualmente le condizioni concrete del servizio, le circostanze operative documentate e la concreta evoluzione temporale della patologia.
  • Quando la patologia è correlata a un disturbo post-traumatico da stress, l’amministrazione deve svolgere un approfondimento istruttorio e motivazionale specifico sulle condizioni potenzialmente traumatiche del servizio e non può escludere apoditticamente il nesso causale o concausale senza identificare gli elementi posti a fondamento della conclusione o un’adeguata ipotesi alternativa.
  • La mera allegazione di un possibile rapporto causale tra vaccinazioni e infermità non è sufficiente a fondare la censura contro il diniego di dipendenza da causa di servizio, se il ricorrente non offre almeno un principio di prova dell’efficienza causale delle vaccinazioni rispetto all’insorgenza della patologia.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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