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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08018/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) vizio di motivazione per omissione di risposta alla richiesta, in appello, di rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p.) finalizzata a produrre documentazione contabile attestante la disponibilità economica per l'acquisto della sostanza sequestrata; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver escluso la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (configurazione della lieve entità), nonostante il quantitativo sequestrato (circa 160 g di marijuana, pari a 15.940 mg di principio attivo e 782 dosi medie) rientrerebbe, secondo il ricorrente e secondo una rilevazione di precedenti sentenze, nei limiti compatibili con la tenuità, e che la decisione di merito avrebbe dato rilievo esclusivo al dato ponderale senza una valutazione complessiva degli altri elementi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto prive di specificità le censure: il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello può essere motivato implicitamente quando la motivazione d'appello contiene elementi sufficienti a valutare la responsabilità; la Corte d'appello aveva infatti fondato la condanna su elementi sostanziali (quantitativo, modalità di confezionamento, occultamento, assenza di elementi attestanti uso personale, bilancino di precisione, precedente specifico) indipendenti dalla documentazione economica richiesta. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la valutazione complessiva dei giudici di merito aveva presa in considerazione il dato ponderale assorbente unitamente ad altri indici sintomatici di destinazione allo spaccio, e non erano stati allegati elementi in grado di compensare quel dato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Il comma 4 disciplina la fattispecie di detenzione di sostanze stupefacenti (natura non lieve) per la quale è stata confermata la condanna; il comma 5 prevede la fattispecie di lieve entità che richiede una valutazione complessiva di elementi qualitativi, quantitativi e indici di destinazione. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il dato ponderale insieme ad altri elementi potesse escludere la lieve entità (effetto 'assorbente' del quantitativo).

  • Codice di procedura penale, art. 603

    istanza di rinnovazione dell'istruttoria in appello

    L'art. 603 disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ha ricordato che il rigetto può essere motivato implicitamente quando la motivazione di secondo grado contiene argomentazione sufficiente a decidere sulla responsabilità, mentre l'obbligo di motivare espressamente sorge soprattutto in caso di accoglimento.

Massime di principio

  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello richiede contestualizzazione e specificità: il giudice d'appello deve motivare espressamente se accoglie l'istanza, ma può motivarne implicitamente il rigetto quando la decisione contiene una struttura argomentativa sufficiente a decidere la responsabilità.
  • Ai fini della configurabilità della lieve entità del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, va effettuata una valutazione complessiva che consideri dati quantitativi e qualitativi e tutti gli indici di destinazione allo spaccio; tuttavia un quantitativo rilevante può assumere valore assorbente rispetto agli altri elementi.
  • La semplice prova di disponibilità economica dell'imputato non è di per sé idonea a scalfire una valutazione, fondata su elementi concreti (quantitativo, confezionamento, occultamento, strumenti di misura, precedenti), che indica una destinazione della sostanza a terzi.
  • Per ottenere la riqualificazione in favore dell'imputato (tenuità), è necessario produrre elementi concreti e specifici che compensino il rilievo negativo del dato ponderale: ad esempio prove di uso personale continuativo, assenza di frazionamento e di strumenti tipici della cessione, assenza di precedenti specifici, o altri indici che collettivamente giustifichino la lieve entità.
  • I motivi in cassazione devono essere specifici e non meramente enunciativi: censure generiche o prive di concretizzazione fattuale rischiano l'inammissibilità.

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