Cassazione Penale, Sentenza n. 01104/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale della Libertà del 14/04/2025 che aveva confermato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per Boccarusso. Due motivi principali: (1) violazione di norme processuali (art. 274, comma 1, lett. a) c.p.p.; omissione dell'indicazione del termine di scadenza dell'esigenza probatoria ex art. 292; violazione dell'obbligo di interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater c.p.p.); la difesa sosteneva che l'ordinanza fosse nulla per mancata celebrazione dell'interrogatorio di garanzia; (2) vizio di motivazione per insufficiente e apparente valutazione delle prove, ossia l'utilizzo di poche conversazioni ritenute insufficienti a provare la partecipazione all'associazione e il requisito soggettivo del reato fiscale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso nella sua integralità infondato (il secondo motivo anche inammissibile per genericità). Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale della Libertà: il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondato anche su condotte di coindagati quando queste operino nell'interesse comune e incidano sulla genuinità delle prove; le circostanze concrete (sostituzione di società cartiere, mancata reperibilità di documentazione presso sedi sociali, attività retrodatante di documenti, collegamenti con l'estero) giustificavano la misura e la scelta di posticipare gli interrogatori preventivi. Sul profilo dell'interrogatorio preventivo la Corte ha ritenuto legittima la deroga: la legge n.114/2024 ha introdotto l'obbligo dell'interrogatorio preventivo salvo le deroghe espressamente previste (art. 291, comma 1-quater) e l'ipotesi di procedere per reati connessi, per almeno uno dei quali ricorra la deroga, giustifica il rinvio dell'interrogatorio per tutti gli indagati al fine di preservare la genuinità investigativa. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché equivaleva a rivalutazione di merito e risultava generico. Conseguenza pratica: confermata la legittimità dell'ordinanza impugnata; ricorso respinto.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. a) c.p.p.
Il pericolo di inquinamento probatorio come esigenza cautelare può essere riferito anche a condotte di coindagati se sono dirette a inquinare il quadro probatorio nell'interesse comune; la motivazione deve essere concreta e riferita alla fase procedimentale in corso
art. 291, comma 1-quater c.p.p.
fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale
Ha introdotto l'obbligo dell'interrogatorio preventivo prima della misura, ma prevede espressamente eccezioni; quando ricorra una di queste esigenze derogatorie l'interrogatorio può essere omesso o posticipato
art. 292 c.p.p., comma 3-bis
l'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater
Prevede la sanzione della nullità per il mancato interrogatorio nei casi in cui la norma lo rende obbligatorio; tuttavia la nullità non opera se è applicabile la deroga prevista dallo stesso art. 291
legge n. 114 del 9/08/2024
Ha modificato il codice di procedura penale introducendo il comma 1-quater all'art. 291 e il comma 3-bis all'art. 292, estendendo il modello del "contraddittorio anticipato" salvo casistiche derogatorie; la Corte ha ritenuto che la deroga prevalga e possa estendersi all'intero procedimento connesso
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p.
Disciplina i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha richiamato i limiti di denunciabilità: la violazione di norme processuali è deducibile solo se prevista a pena di nullità (lett. c) e il vizio di motivazione è sindacabile nei limiti stretti previsti dalla giurisprudenza (lett. e)
art. 192 c.p.p.
Norma sulla valutazione della prova; la Corte ha ricordato che la Cassazione non può riesaminare il merito delle valutazioni probatorie se non nei casi tassativi previsti dalla legge e dalla giurisprudenza
Massime di principio
- Il pericolo di inquinamento probatorio può essere fondato anche su condotte di coindagati quando tali condotte siano volte, nell'interesse comune, a compromettere la genuinità delle prove; la motivazione deve essere specifica e riferita a circostanze concrete e alla fase procedimentale
- L'interrogatorio preventivo introdotto dall'art. 291 c.p.p. è in linea di principio obbligatorio, ma la norma stessa prevede deroghe espresshe: quando per almeno uno dei reati connessi ricorra una delle ipotesi derogatorie, l'interrogatorio può legittimamente essere rinviato per tutti gli indagati al fine di tutelare l'efficacia delle indagini
- In procedimenti con pluralità di indagati e reati connessi, prevale la gestione unitaria del fascicolo e le deroghe procedurali applicabili a reati ostativi possono estendersi all'intero procedimento per ragioni di tutela investigativa
- La Corte di Cassazione non è il giudice del merito: non ammette la rivalutazione libera delle prove e dichiara inammissibili o infondati i motivi che, in realtà, chiedono una diversa valutazione probatoria o risultano generici
- Per ottenere l'annullamento di un provvedimento cautelare per violazione procedurale è necessario dimostrare la sussistenza di una nullità prevista espressamente dalla legge; eccezioni e deroghe previste dal legislatore riducono le possibilità di successo
- La motivazione del giudice delle misure deve indicare in modo concreto le 'circostanze di fatto' da cui si desumono le specifiche esigenze cautelari; argomentazioni generiche o apodittiche sono più facilmente censurabili
- Negli accertamenti su frodi IVA complesse (caroselli) elementi quali sostituzione di società cartiere, assenza di documentazione presso sedi sociali, predisposizione retroattiva di documenti e collegamenti esteri aumentano la plausibilità del rischio di inquinamento probatorio e giustificano misure cautelari più incisive
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