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Sentenza

Sentenza n. 6534/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento a) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; b) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; e per quanto occorrer possa c) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; d) dell’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; e) dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; f) della Determinazione n. DPF/121 del 13.12.2022 del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi - ”; e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi inclusi le deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione Abruzzo con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, allo stato non rese note.

Giustizia amministrativa202303194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali, atti interistituzionali e provvedimento regionale concernenti il payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, il successivo decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali di ripiano, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi una circolare ministeriale, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, le intese intervenute nel settembre 2022 e un provvedimento attuativo della Regione Abruzzo, oltre agli atti delle aziende sanitarie relativi alla certificazione del fatturato dei fornitori. Il testo della sentenza non riporta i motivi specifici di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La ricorrente ha aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, e ha dichiarato l'avvenuto pagamento. Tale pagamento ha determinato il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione. Le spese di lite sono state compensate in applicazione della disciplina richiamata.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis

    L'adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback e la dichiarazione di avvenuto pagamento fanno venir meno l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del ricorso; la stessa disciplina giustifica la compensazione delle spese.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento nel contesto della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'adesione del ricorrente a un meccanismo normativo di definizione della controversia e la dichiarazione di avvenuto pagamento possono determinare la sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso, con conseguente dichiarazione di improcedibilità.
  • Quando la disciplina normativa che regola il meccanismo di definizione della controversia lo prevede, l'improcedibilità conseguente all'adesione e al pagamento comporta la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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