Sentenza del 07/08/2019 n. 21076 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della CTR Campania, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006. Gli avvisi contestavano una plusvalenza non dichiarata di 175.000 euro derivante dalla cessione di un terreno edificabile. Nel corso del giudizio di cassazione, i contribuenti hanno documentato di aver aderito alla definizione agevolata della lite prevista dal D.L. n. 50/2017, pagando rispettivamente 21.759,30 euro e 22.104,04 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo verificato il perfezionamento della definizione agevolata mediante presentazione della domanda nei termini, pagamento degli importi dovuti e attestazione di regolarità rilasciata dall'Amministrazione finanziaria. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché queste sono assorbite dalla definizione agevolata. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96
La norma consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, purché il contribuente presenti la domanda nei termini e versi quanto dovuto. Il perfezionamento della definizione determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato normalmente dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione non è dovuto quando la controversia viene definita mediante la procedura agevolata prevista dalla legge.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria pendente viene validamente definita mediante una procedura agevolata, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, senza esaminare nel merito le contestazioni originarie.
- Per ottenere questo effetto è necessario dimostrare il perfezionamento della definizione: domanda presentata nei termini, pagamento integrale o regolare degli importi dovuti e, ove richiesto, attestazione dell'Amministrazione finanziaria.
- La definizione agevolata assorbe normalmente la decisione sulle spese del processo, che non vengono liquidate autonomamente dal giudice.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.
- L'estinzione per definizione agevolata non equivale a una vittoria nel merito sulla legittimità dell'accertamento: il contribuente ottiene la chiusura della controversia secondo le condizioni della procedura, senza una pronuncia definitiva sulle ragioni fiscali sostanziali.
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