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Sentenza

Sentenza del 07/08/2019 n. 21060 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della CTR della Sicilia che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento Irpef relativo al 1997. L'accertamento derivava dalla rideterminazione del reddito della società partecipata, ritenuta esercente attività commerciale e non soltanto agricola, con conseguente imputazione al socio di maggiori redditi di partecipazione. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato d'ufficio la violazione del litisconsorzio necessario: il giudizio avrebbe dovuto coinvolgere contemporaneamente la società e tutti i soci, poiché l'accertamento del reddito societario costituisce il presupposto comune per la determinazione dei redditi imputati ai singoli soci.

La decisione

La Corte non ha deciso nel merito la questione relativa alla natura agricola o commerciale dell'attività societaria. Ha dichiarato nullo il giudizio di primo e di secondo grado, poiché la società e gli altri soci necessari non erano stati correttamente coinvolti nello stesso procedimento. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla CTP di Catania, in diversa composizione, affinché il giudizio venga celebrato con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Le spese dell'intero processo sono state compensate, anche in considerazione del successivo consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale applicato.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    Per le società di persone, il reddito viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla sua effettiva percezione. L'accertamento del reddito della società e quello dei redditi di partecipazione dei soci sono quindi strettamente unitari.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51

    La norma è richiamata in relazione alla qualificazione dell'attività esercitata dalla società come produttiva di reddito d'impresa anziché di mero reddito fondiario o agrario; tale questione non è stata però esaminata nel merito dalla Corte di cassazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Quando la controversia riguarda in modo inscindibile la società di persone e tutti i soci, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di ciascun soggetto necessario. L'omessa integrazione comporta la nullità assoluta del processo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29

    La riunione dei procedimenti può evitare la rinnovazione del processo soltanto quando ricorrono condizioni rigorose, tra cui la consapevolezza delle parti, l'identità della causa, la trattazione simultanea e decisioni sostanzialmente coincidenti.

  • Art. 111, comma 2, Costituzione

    Il principio della ragionevole durata del processo può giustificare la riunione di procedimenti separati quando ciò consenta di ricostituire effettivamente l'unitarietà della controversia senza sacrificare il contraddittorio.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo, artt. 6 e 13

    Le norme sono richiamate a sostegno del diritto a un processo equo e di ragionevole durata, bilanciato con l'esigenza di assicurare la partecipazione di tutte le parti necessarie.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie riguardanti una società di persone e la conseguente imputazione del reddito ai soci, società e tutti i soci devono normalmente partecipare allo stesso giudizio, perché l'accertamento presenta elementi comuni e inscindibili.
  • Se uno solo dei soci impugna l'accertamento senza coinvolgere la società e gli altri soci, il giudizio è esposto a nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni fase e grado.
  • La riunione di cause già separate può evitare la nullità solo in presenza di una sostanziale identità dei procedimenti: stessi atti impositivi, stesse questioni e difese, consapevolezza reciproca delle parti, trattazione simultanea e decisioni sostanzialmente coincidenti.
  • Quando tali condizioni non ricorrono, il giudice deve dichiarare la nullità del processo e disporre la rinnovazione del giudizio davanti al giudice di merito, con integrazione del contraddittorio.
  • La Corte di cassazione, in presenza di un vizio di litisconsorzio necessario, può arrestarsi alla questione processuale senza esaminare la fondatezza dell'accertamento fiscale nel merito.

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