Sentenza del 07/08/2019 n. 6564 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno 2010, contestando maggiori ricavi e maggiori imposte IVA, IRES e IRAP. L’accertamento analitico-induttivo si fondava sulla non congruità rispetto agli studi di settore, sull’applicazione di un ricarico medio del 30% sul costo del venduto e sulla valorizzazione delle ore lavorate da due soci e da un apprendista. L’Ufficio riteneva inoltre irregolari o insufficientemente dettagliate le fatture emesse dalla società. La contribuente contestava la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, evidenziando che le fatture descrivevano adeguatamente le prestazioni e che il numero di ore attribuito all’apprendista era eccessivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’accertamento. Il giudice ha ritenuto che la società avesse fornito elementi idonei a superare la presunzione derivante dagli studi di settore. Le fatture non erano generiche e non era necessaria l’indicazione separata del costo della manodopera, anche alla luce della circolare n. 19/E del 2012 e del D.L. n. 70/2011. È stata inoltre ritenuta corretta la riduzione delle ore attribuite all’apprendista, considerando la natura della prestazione e le ordinarie assenze per ferie, malattia e permessi. La percentuale di ricarico non era stata specificamente contestata in primo grado. Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
Consente l’accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi o redditi sulla base di presunzioni, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel caso concreto, il giudice ha ritenuto che tali requisiti fossero stati superati dagli elementi forniti dalla contribuente.
D.L. n. 70/2011
Ha soppresso l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera per determinati interventi edilizi e di riqualificazione energetica. La sentenza ha valorizzato tale soppressione per escludere che l’assenza di una distinta indicazione della manodopera rendesse irregolari le fatture.
Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
La sentenza richiama il principio per giustificare l’efficacia della soppressione dell’obbligo di indicazione separata della manodopera anche rispetto a periodi precedenti all’entrata in vigore del D.L. n. 70/2011.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1 giugno 2012
La soppressione della condizione della separata indicazione della manodopera nella fattura ha effetto sia per le spese sostenute nel 2011 sia per quelle sostenute negli anni precedenti.
Il documento di prassi è stato utilizzato per ritenere non necessaria, ai fini contestati, la separata esposizione del costo della manodopera nelle fatture.
Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 769 del 15 gennaio 2019
In materia di studi di settore, il contribuente deve dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova acquisito al processo, circostanze concrete che rendano la propria attività diversa dal modello normale e giustifichino ricavi inferiori.
Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 19213 del 2 agosto 2017
È richiamata in relazione alle modalità di calcolo dei maggiori ricavi mediante la valorizzazione delle prestazioni lavorative e del costo del venduto nell’accertamento analitico-induttivo.
Massime di principio
- Gli studi di settore e le percentuali medie di ricarico costituiscono presunzioni che devono essere adattate alla concreta realtà dell’impresa; non possono giustificare automaticamente l’accertamento senza considerare le caratteristiche specifiche dell’attività, dei beni venduti e della forza lavoro.
- Il contribuente può superare la presunzione derivante dagli studi di settore fornendo documentazione e spiegazioni concrete sulle peculiarità dell’attività, sull’organizzazione del lavoro, sulle ore effettivamente lavorate e sulla struttura dei ricavi.
- La mancata indicazione separata del costo della manodopera in fattura non rende necessariamente la fattura irregolare quando la descrizione complessiva dei beni e dei servizi consente di individuare chiaramente la prestazione eseguita.
- Nel calcolo dei ricavi presunti derivanti dalle ore lavorate occorre considerare la reale operatività dei lavoratori, comprese ferie, malattia, permessi, formazione e la particolare natura dell’apprendistato; non è corretto assumere automaticamente il massimo teorico delle ore lavorabili.
- Le contestazioni alle percentuali di ricarico e agli altri elementi dell’accertamento devono essere formulate tempestivamente e con specifica motivazione, poiché le questioni non contestate nel primo grado possono non essere riesaminate successivamente.
- La mera circostanza che il reddito dichiarato dai soci appaia basso o che i ricavi siano inferiori agli studi di settore non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’evasione: occorrono elementi presuntivi concreti, gravi, precisi e concordanti.
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