Sentenza del 07/08/2019 n. 21063 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la fattura relativa alla TIA 2006 per i locali del proprio studio, deducendo: l'assenza di un preavviso di almeno cinque giorni prima dell'accesso dei verificatori; l'illegittimità e la non corretta misurazione della superficie tassabile; l'errata ripartizione dell'onere della prova; l'efficacia di giudicato di una precedente sentenza sulla superficie dei locali; e l'inapplicabilità dell'IVA alla TIA, questione proposta per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la mancata comunicazione preventiva dell'accesso non comporta, di per sé, la nullità dell'accertamento, soprattutto quando il contribuente abbia prestato il proprio consenso all'accesso. Ha inoltre ritenuto corretto porre sul contribuente, quale appellante, l'onere di dimostrare l'erroneità dell'accertamento compiuto in primo grado. La censura sulla superficie è stata dichiarata inammissibile perché non adeguatamente documentata e perché mirava a ottenere un riesame del merito. Anche l'eccezione di giudicato è stata dichiarata inammissibile per mancata allegazione della precedente sentenza e della prova del suo passaggio in giudicato. Infine, la questione sull'IVA è stata considerata nuova e quindi non proponibile per la prima volta in appello. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non si è costituita. È stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73, comma 2
prevede il preavviso al contribuente "almeno cinque giorni prima della verifica"
La mancata comunicazione preventiva dell'accesso costituisce un vizio procedurale, ma non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, in assenza di una specifica sanzione legislativa o di una lesione grave di diritti e garanzie del contribuente.
Art. 2697 c.c.
Nel giudizio di appello, configurato come revisione della decisione precedente e non come nuovo giudizio pieno, l'appellante deve dimostrare la fondatezza dei propri motivi, anche quando in primo grado fosse stato convenuto.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il controllo della Cassazione sull'omesso esame riguarda fatti decisivi risultanti dal processo e non consente un nuovo esame della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
Artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.
Chi invoca il giudicato esterno deve allegare e documentare la precedente sentenza, compresa la prova del suo passaggio in giudicato, e indicare in modo autosufficiente l'identità o la relazione tra le questioni decise e quelle pendenti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 57
Nel processo tributario d'appello non sono ammesse domande o censure nuove fondate su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado. Una nuova contestazione dell'atto impositivo deve essere proposta nel ricorso introduttivo.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 4
Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla contestazione dell'applicabilità dell'IVA alla TIA, ma la Corte non ha esaminato il merito della questione poiché la doglianza è stata proposta tardivamente in appello.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La violazione di un termine di preavviso nell'accesso tributario non comporta automaticamente l'invalidità dell'accertamento: occorre verificare se la legge preveda espressamente la nullità o se vi sia stata una concreta e grave lesione delle garanzie del contribuente.
- Il consenso espresso o anche desumibile del contribuente all'accesso dei verificatori può rendere irrilevante la mancanza del preavviso, purché l'accesso e le modalità dell'accertamento risultino provati.
- In appello il contribuente deve contestare in modo specifico gli accertamenti di fatto già compiuti e fornire elementi concreti per smentirli; la Cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove.
- Le questioni nuove, come una diversa contestazione dell'imposta o dell'IVA, devono essere sollevate già nel ricorso introduttivo e non possono normalmente essere introdotte per la prima volta in appello.
- Chi invoca il giudicato di una precedente sentenza deve produrre la decisione completa e dimostrare il suo passaggio in giudicato, oltre a spiegare perché la precedente decisione vincoli la controversia successiva.
- Le contestazioni sulla superficie tassabile devono essere formulate tempestivamente, con indicazione precisa degli errori di misurazione e con adeguata documentazione tecnica o probatoria.
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