Sentenza del 07/08/2019 n. 21061 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Toscana che aveva confermato l'annullamento degli avvisi TARSU e delle sanzioni relativi agli anni 2001-2004. Ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, comma 3, e 68, comma 3, sostenendo che, in base al regolamento comunale, alle superfici produttive di rifiuti speciali avrebbe dovuto applicarsi una riduzione forfetaria del 30%, anziché la totale esclusione dalla tassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha rilevato che la società aveva fornito una relazione tecnica dettagliata, individuando le aree in cui si producevano rifiuti speciali, e aveva dimostrato di provvedere autonomamente al loro smaltimento tramite imprese autorizzate. In presenza di tali informazioni specifiche, il Comune non poteva applicare automaticamente la riduzione forfetaria prevista per i casi in cui sia difficile individuare le superfici interessate. La sentenza d'appello è quindi rimasta ferma. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 650 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato. Il giudicato già formatosi sull'annualità 2001 non è stato esteso agli anni 2002-2004.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3
L'esonero riguarda le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio; i Comuni possono individuare categorie di attività cui applicare una percentuale di riduzione.
L'esenzione o detassazione per le superfici che producono rifiuti speciali costituisce un'eccezione e deve essere allegata e provata dal contribuente. Quando il contribuente individua con precisione tali superfici e dimostra lo smaltimento autonomo, il Comune non può applicare una riduzione forfetaria prevista soltanto per i casi in cui le superfici non siano agevolmente determinabili.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68, comma 3
La disciplina regolamentare comunale può prevedere riduzioni per determinate categorie produttive, ma tale facoltà deve essere esercitata mediante una specifica disposizione regolamentare.
Regolamento comunale TARSU di Portoferraio, art. 10, comma 4
Prevede una riduzione percentuale fissa ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali.
La riduzione forfetaria del 30% opera solo quando non sia possibile individuare agevolmente le superfici produttive di rifiuti speciali. Non può essere applicata quando il contribuente ha fornito dati tecnici precisi sulle aree interessate.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione o la detassazione TARSU sulle superfici che producono rifiuti speciali, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata: planimetrie o relazioni tecniche, indicazione delle aree interessate, tipologia dei rifiuti e contratti o attestazioni di smaltimento tramite soggetti autorizzati.
- La riduzione percentuale forfetaria prevista dal regolamento comunale è applicabile solo quando non sia possibile determinare con precisione le superfici che producono rifiuti speciali. Se tali superfici sono individuabili, prevale la detassazione specifica prevista dalla legge.
- Il contribuente non può limitarsi ad affermare genericamente che produce rifiuti speciali: deve dimostrare sia la loro effettiva produzione nelle aree indicate sia il loro autonomo smaltimento.
- L'assoggettamento a tassazione anche delle superfici in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali, già smaltiti a spese del produttore, può determinare una duplicazione impositiva se il contribuente paga già gli oneri relativi ai rifiuti urbani.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dai giudici di merito mediante una censura formalmente proposta come violazione di legge.
- Il giudicato relativo a una singola annualità d'imposta non si estende automaticamente alle annualità diverse, salvo che riguardi elementi comuni e non mutati del rapporto tributario.
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