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Sentenza

Sentenza del 07/08/2019 n. 6567 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento per maggiori redditi professionali, contestando l'illegittimità dell'accesso della Guardia di Finanza nei locali adibiti contemporaneamente a studio e abitazione, effettuato senza la necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica; l'inutilizzabilità dei dati così acquisiti; la mancata o non dimostrata autorizzazione alle indagini bancarie; la mancata notifica del processo verbale di constatazione; l'inapplicabilità ai professionisti della presunzione relativa ai prelevamenti bancari; l'erroneità di alcune movimentazioni considerate dall'Ufficio; nonché la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione e motivazione. In appello ha inoltre dedotto che la sentenza di primo grado non aveva esaminato adeguatamente tutti i motivi di ricorso.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato integralmente l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che lo studio fosse ubicato nella stessa unità immobiliare dell'abitazione privata e che, pertanto, l'accesso richiedesse la previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Gli elementi acquisiti durante l'accesso domiciliare sono stati considerati inutilizzabili. Quanto alle indagini bancarie, l'Agenzia non ha prodotto in giudizio l'autorizzazione del Comandante della Guardia di Finanza, impedendo al giudice di verificarne l'esistenza e il contenuto; inoltre, l'omessa autorizzazione si è tradotta in un concreto pregiudizio per il contribuente, anche perché erano stati considerati prelevamenti bancari non rilevanti per i professionisti. La Commissione ha inoltre rilevato l'indicazione nell'avviso di due versamenti inesistenti o non risultanti dagli estratti bancari, l'assenza di una spiegazione circa la loro eventuale correzione, e l'incomprensibilità del calcolo del maggior reddito accertato. L'avviso è stato quindi ritenuto complessivamente privo di motivazione sufficiente, fondato anche su dati errati e su elementi illegittimamente acquisiti. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 950 euro per il primo grado e 1.200 euro per l'appello, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33

    Prevista la necessità di specifiche garanzie e autorizzazioni per determinate attività di accesso e trasmissione di elementi acquisiti in ambito penale.

    L'accesso nei locali adibiti anche ad abitazione privata richiede la previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica; in mancanza, gli elementi acquisiti durante l'accesso domiciliare non possono essere utilizzati per fondare l'accertamento.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 52 e 63

    Richiamati in tema di accessi, ispezioni, verifiche e trasmissione di atti acquisiti nell'ambito di indagini penali.

    Le disposizioni disciplinano le condizioni per l'accesso ai locali e le relative autorizzazioni, con particolare tutela per i locali diversi da quelli esclusivamente destinati all'attività professionale.

  • Costituzione, art. 14

    Tutela l'inviolabilità del domicilio.

    La tutela costituzionale del domicilio giustifica l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti mediante un accesso domiciliare privo della necessaria autorizzazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 7

    Richiamato in relazione all'autorizzazione per le indagini bancarie.

    L'autorizzazione alle indagini bancarie deve esistere ed essere verificabile dal giudice; pur non dovendo necessariamente essere previamente mostrata al contribuente, la sua mancata produzione in giudizio può assumere rilievo quando abbia arrecato un concreto pregiudizio.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 21-octies

    Richiamato per la concezione sostanzialistica dell'interesse del privato alla legittimità del provvedimento amministrativo.

    L'irregolarità formale o procedimentale rileva quando si traduce in un concreto pregiudizio per il contribuente e incide effettivamente sulla legittimità dell'accertamento.

  • Codice dell'Amministrazione Digitale

    Richiamato dalla sentenza di primo grado in tema di sottoscrizione digitale dell'avviso.

    La firma digitale può validamente sottoscrivere l'avviso di accertamento, ma tale questione non è stata decisiva in appello, poiché l'atto è stato annullato per illegittimità dell'acquisizione dei dati e per difetto di motivazione.

Massime di principio

  • Quando lo studio professionale si trova nella stessa unità immobiliare dell'abitazione, l'accesso della Guardia di Finanza deve essere trattato come accesso anche domiciliare e richiede la previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
  • Gli elementi acquisiti durante un accesso domiciliare privo della necessaria autorizzazione non possono essere utilizzati per fondare l'accertamento tributario, in ragione della tutela costituzionale del domicilio.
  • L'autorizzazione alle indagini bancarie non deve necessariamente essere esibita immediatamente al contribuente, ma l'Amministrazione deve poterla produrre in giudizio affinché il giudice ne verifichi l'esistenza e la legittimità.
  • Le irregolarità nell'acquisizione dei dati bancari non determinano automaticamente l'inutilizzabilità degli elementi, salvo che incidano su diritti fondamentali o provochino un concreto pregiudizio al contribuente.
  • Per i lavoratori autonomi e i professionisti, la presunzione legale collegata ai prelevamenti bancari non può essere applicata per presumere compensi non dichiarati; l'utilizzo di tale presunzione può costituire un concreto pregiudizio.
  • L'avviso di accertamento deve indicare con precisione le singole operazioni contestate e spiegare in modo ricostruibile il passaggio dai dati analizzati all'importo del maggior reddito. Errori materiali, importi inesistenti o calcoli non spiegati possono determinare il difetto di motivazione e l'annullamento dell'atto.
  • Il giudice tributario non può sostituirsi all'Amministrazione correggendo autonomamente le poste dell'accertamento, se l'Ufficio non chiarisce espressamente l'errore e non motiva la diversa ricostruzione.
  • La presenza di più vizi autonomi, tra cui prove inutilizzabili, autorizzazioni non dimostrate, dati errati e carenza di motivazione, può condurre all'annullamento integrale dell'avviso senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi di ricorso.

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