Sentenza del 07/08/2019 n. 21062 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la fattura relativa alla TIA 2006, contestando: l'accesso dei verificatori ai locali senza il preavviso previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73, comma 2; la ripartizione dell'onere della prova in ordine al consenso all'accesso; l'errata misurazione della superficie tassabile, sostenendo l'efficacia di un precedente giudicato; e l'applicazione dell'IVA sulla TIA, questione proposta per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sull'onere della prova perché non coglieva la motivazione della sentenza impugnata; infondati i motivi relativi alla motivazione della CTR, alla mancata comunicazione preventiva e all'IVA; inammissibile il motivo sul giudicato, non essendo stata prodotta né adeguatamente documentata la precedente sentenza. La Corte ha stabilito che il mancato preavviso dell'accesso non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento, soprattutto quando il contribuente abbia prestato il proprio consenso all'accesso. La questione sull'inapplicabilità dell'IVA, introdotta per la prima volta in appello, è stata correttamente qualificata come nuova censura e quindi preclusa. Non sono state liquidate spese, poiché la resistente non si è costituita. È stato inoltre disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73, comma 2
preavviso al contribuente "almeno cinque giorni prima della verifica"
Il preavviso dell'accesso costituisce una cautela procedurale, ma la sua omissione non determina automaticamente la nullità dell'accertamento. Il consenso espresso o tacito del contribuente può rendere non necessaria la preventiva comunicazione.
Art. 2697 c.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR non aveva posto sul contribuente l'onere generale di provare l'illegittimità della pretesa, ma aveva valorizzato un precedente accertamento di fatto relativo al consenso prestato all'accesso.
Art. 360 c.p.c., n. 5
In Cassazione il controllo sulla motivazione non consente un nuovo esame della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti previsti dalla norma.
Art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.
Chi invoca il giudicato esterno deve allegare e documentare la precedente sentenza e il suo passaggio in giudicato, fornendo deduzioni specifiche e autosufficienti.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3 e 4
Le questioni relative all'assoggettamento a IVA devono essere dedotte tempestivamente quando incidono sulla legittimità della pretesa contenuta nell'atto impugnato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 57
Nel giudizio tributario d'appello non sono ammesse domande o nuove contestazioni che amplino la causa petendi e la materia del contendere rispetto al ricorso introduttivo. Una difesa fondata su fatti nuovi e diretta a contestare autonomamente l'atto costituisce motivo aggiunto o domanda nuova.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.
Massime di principio
- La mancata comunicazione preventiva di un accesso ispettivo o di una verifica tributaria non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento: occorre verificare la specifica sanzione prevista dalla legge e l'eventuale lesione concreta di diritti o garanzie fondamentali.
- Il consenso espresso o tacito del contribuente all'accesso può superare l'assenza del preavviso, purché tale consenso sia stato accertato dai giudici di merito sulla base degli elementi disponibili.
- In appello tributario l'impugnazione è una revisione della decisione precedente e non un nuovo giudizio pieno: chi appella deve indicare motivi specifici e fornire gli elementi necessari a smentire gli accertamenti già compiuti.
- La Corte di cassazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione della misurazione dei locali, del consenso prestato o di altri fatti, salvo specifici vizi motivazionali rilevanti secondo la legge.
- Il giudicato esterno deve essere eccepito tempestivamente e documentato con la sentenza completa e con la prova del suo passaggio in giudicato; il semplice richiamo a una precedente decisione non è sufficiente.
- Le contestazioni autonome sull'imposta o sull'IVA devono essere formulate già nel ricorso introduttivo. Introdurle per la prima volta in appello può comportare la loro inammissibilità come domande o motivi nuovi.
- Nel valutare la validità di un atto tributario occorre distinguere tra irregolarità procedurali e vizi sanzionati con nullità: non ogni violazione formale invalida automaticamente la pretesa fiscale.
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