Ordinanza n. 417/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale del 29 gennaio 2024 in seduta pubblica “relativo alla chiusura delle attività di prima e seconda fase e di apertura buste economiche per la gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento ai sensi dell''art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del noleggio “chiavi in mano” di strutture mobili da destinarsi al P.O. Luigi Sacco della ASST Fatebenefratelli Sacco per 30 mesi” - CIG Lotto 2 A04094C4EE – Codice gara 198/2023 – identificativo lotto 178130732, costituente All. 1) della suddetta deliberazione dirigenziale n. 105 dell’8 febbraio 2024, così come sottoscritto dai membri della Commissione giudicatrice, dal RUP per la fase di affidamento e dai collaborati ed assistenti amministrativi che hanno preso parte alle attività sancite con il perfezionamento di detto verbale; nella parte in cui è stata disposta l''esclusione dell''offerta pervenuta dal costituendo RTI Modulcasa Line S.p.A. e Teknoservice Soc. Coop. a cagione della omessa firma della mandataria Modulcasa Line S.p.A. nell''offerta tecnica; - della deliberazione n. 105 dell''8 febbraio 2024, adottata dal Direttore Generale dell''Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Fatebenefratelli Sacco Dott.ssa Maria Grazia Colombo, avente ad oggetto <<aggiudicazione della gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento ai sensi dell'’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del noleggio “chiavi in mano” di strutture mobili da destinarsi al P.O. “Luigi Sacco” dell’ASST Fatebenefratelli Sacco per un periodo di 30 mesi CIG: Lotto 1: A04092A8DE; Lotto 2: A04094C4EE lotto 3: A040967B34>>; Codice gara 198/2023 – identificativo lotto 178130732; - ove occorra, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, compresi tutti gli atti e provvedimenti della Stazione Appaltante e della Commissione Giudicatrice, inclusi i verbali di tutte le sedute pubbliche in data 22 gennaio 2024, in data 24 gennaio 2024 e in data 29 gennaio 2024 ed i verbali delle sedute riservate in data 25 gennaio 2024 e in data 26 gennaio 2024, anche se non trasmessi alle ricorrenti; gli atti relativi alla comprova dei requisiti, la determina a contrarre n. 1766 del 28 dicembre 2023, il bando di gara e il disciplinare di gara, e ogni altro atto presupposto o consequenziale, nella parte in cui risultino comunque lesivi per la posizione giuridica delle ricorrenti; - e per la declaratoria del diritto delle società ricorrenti a essere riammesse in gara, e la declaratoria di invalidità e comunque di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’operatore economico illegittimo aggiudicatario (dichiarandosi, ad ogni effetto, la disponibilità delle ricorrenti a subentrare nell’esecuzione dell’appalto ai sensi di quanto previsto dall''art. 122 c.p.a.); - e per la conseguente condanna della Stazione Appaltante resistente a risarcire il danno cagionato alle ricorrenti in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata in corso di causa; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Gnodi Service S.r.l. il 17/4/2024: degli stessi atti impugnati con il ricorso principale, e segnatamente: - del verbale del 29 gennaio 2024 in seduta pubblica relativo alla chiusura delle attività di prima e seconda fase e di apertura buste economiche per la gara d''appalto a procedura aperta per l’affidamento ai sensi dell''art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del noleggio “chiavi in mano” di strutture mobili da destinarsi al P.O. Luigi Sacco della ASST Fatebenefratelli Sacco per 30 mesi” - CIG Lotto 2 A04094C4EE – Codice gara 198/2023 – identificativo lotto 178130732 con il quale è stata disposta l''esclusione del RTI Modulcasa - Teknoservice; - della deliberazione n. 105 dell''8 febbraio 2024, adottata dal Direttore Generale dell''Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Fatebenefratelli Sacco Dott.ssa Maria Grazia Colombo, avente ad oggetto “aggiudicazione della gara d''appalto a procedura aperta per l''affidamento ai sensi dell''art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. del noleggio “chiavi in mano” di strutture mobili da destinarsi al P.O. “Luigi Sacco” dell''ASST Fatebenefratelli Sacco per un periodo di 30 mesi CIG: Lotto 1: A04092A8DE; Lotto 2: A04094C4EE lotto 3: A040967B34”; Codice gara 198/2023 – identificativo lotto 178130732; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale; tutti nella sola parte in cui non è stata disposta l’esclusione dalla procedura per l''affidamento del Lotto n. 2 del RTI Modulcasa Line S.p.a. - Teknoservice Soc. Coop anche per le ragioni illustrate nel presente atto; e sul RICORSO INCIDENTALE proposto da Gnodi Service;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione del costituendo RTI dalla gara per omessa sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte della mandataria e conseguente aggiudicazione del lotto a un'altra impresa
Esito
La controversia
Il ricorso principale è stato proposto dalle imprese componenti un costituendo RTI contro gli atti della procedura aperta per l'affidamento, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, del noleggio chiavi in mano di strutture mobili destinate a un presidio ospedaliero, limitatamente al lotto 2. Le ricorrenti contestano il verbale della seduta pubblica del 29 gennaio 2024 e la deliberazione di aggiudicazione dell'8 febbraio 2024, nella parte in cui il RTI è stato escluso per la mancata firma dell'offerta tecnica da parte della mandataria; chiedono la riammissione, la declaratoria di invalidità o inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro e il risarcimento in forma specifica o per equivalente. Gnodi Service S.r.l., aggiudicataria, ha proposto ricorso incidentale contro i medesimi atti, deducendo che il RTI Modulcasa-Teknoservice avrebbe dovuto essere escluso anche per ulteriori ragioni. La presente ordinanza non decide nel merito tali censure: rilevata la necessità di acquisire dati aggiornati sulla vicenda e sull'attuale interesse alla decisione, il Collegio ha disposto che la parte ricorrente dichiari motivatamente se tale interesse permane e, in caso affermativo, aggiorni i fatti e gli atti sopravvenuti, indicando anche l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre richiesto alla stazione appaltante chiarimenti documentati e aggiornati sul permanere dell'interesse e sugli eventuali fatti o provvedimenti sopravvenuti.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a., senza pronunciarsi sulla legittimità dell'esclusione, sull'aggiudicazione o sulle censure del ricorso incidentale. Le ricorrenti e l'Amministrazione devono depositare, nelle forme del PAT, le dichiarazioni e i chiarimenti richiesti entro il 6 maggio 2026. Il Collegio ha avvertito che il mancato adempimento alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. La precedente domanda cautelare era stata respinta con ordinanza della Sezione n. 442/2024.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individua la procedura aperta utilizzata per l'affidamento oggetto della controversia; la sua applicazione non è esaminata nel merito nell'ordinanza.
art. 63 c.p.a.
Costituisce una delle basi normative degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 65 c.p.a.
Costituisce una delle basi normative degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 84, comma 4, c.p.a.
È richiamato per gli incombenti istruttori e per la possibile improcedibilità in caso di inerzia della parte sulla permanenza dell'interesse.
art. 85 c.p.a.
Costituisce una delle basi normative degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di mancato adempimento alla richiesta istruttoria.
art. 122 c.p.a.
È indicato dalle ricorrenti quale fondamento della domanda di subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato; la questione non è decisa.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo deve verificare la permanenza dell'interesse alla decisione di una controversia, può disporre specifici incombenti istruttori chiedendo alla parte ricorrente una dichiarazione motivata e l'aggiornamento sui fatti e sugli atti sopravvenuti.
- La stazione appaltante può essere onerata di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sugli sviluppi della procedura e sugli eventuali atti sopravvenuti rilevanti ai fini dell'interesse alla decisione e dell'esito del giudizio.
- L'inerzia della parte, previamente sollecitata con ordinanza istruttoria o comunicazione a dichiarare la permanenza dell'interesse ad agire, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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