Sentenza n. 454/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - dell’ordinanza Dirigenziale n. 591 del 29/05/2025, notificata in data 03.06.2025, emessa dal Dirigente del Settore 6 - Governo del territorio del Comune di Carrara (prot. n. 0051736/2025 del 03/06/2025), avente ad oggetto: “ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino per opere eseguite in assenza di permesso di costruire, nei confronti della 4 Ottobre sas; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale; - del verbale di ispezione della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara e dell'Agenzia del Demanio del 14.06.2022 (prot. 45920); - della relazione tecnica del Comune di Carrara prot. 76635 del 28.09.2022; - della diffida ex. art. 210 Legge Regionale Toscana 10/11/2014 n. 65, prot. 80777 dell'11.10.2022; - del verbale di sopralluogo d'ufficio dell'08.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di opere realizzate in assenza del permesso di costruire e senza nulla osta demaniale, comprese variazioni planimetriche interne, opere esterne e pavimentazioni
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria dello stabilimento balneare ha impugnato l’ordinanza comunale di demolizione, deducendo: omessa verifica d’ufficio delle tolleranze costruttive, delle semplificazioni relative allo stato legittimo dell’immobile e delle sanatorie speciali introdotte dal d.l. 69/2024; erronea e apodittica qualificazione degli interventi come eseguiti in totale difformità dal titolo edilizio; omesso avvertimento dell’effetto acquisitivo conseguente all’inottemperanza; illegittima demolizione delle pavimentazioni esterne, asseritamente riconducibili all’edilizia libera; applicazione della sanzione demolitoria a docce e opere interne soggette a CILA; mancata graduazione della sanzione in rapporto alla consistenza degli abusi; omessa attesa dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico; illegittima adozione dell’ordine di demolizione mentre era pendente un’istanza di variante al permesso di costruire; omessa valutazione delle osservazioni procedimentali; contraddittorietà del comportamento comunale per avere sanzionato alcune opere e non altre ritenute urbanisticamente irrilevanti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la verifica delle tolleranze costruttive, dello stato legittimo e delle sanatorie speciali non dovesse essere svolta d’ufficio, spettando alla parte presentare l’istanza e dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti. La censura sulla qualificazione degli abusi è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché la presenza del vincolo paesaggistico e l’assenza del nulla osta demaniale rendevano comunque necessaria la demolizione; inoltre, l’esecuzione su suolo demaniale esclude l’acquisizione gratuita dell’area e le questioni sulla fiscalizzazione riguardano la fase esecutiva. È stata respinta la doglianza relativa all’omesso avvertimento dell’effetto acquisitivo, poiché per opere realizzate su area demaniale tale effetto non si produce. La demolizione delle pavimentazioni è stata ritenuta legittima perché, pur riconducibili all’edilizia libera, erano in contrasto con lo strumento urbanistico e soggette alla sanzione demolitoria prevista dalla normativa regionale, senza margini di discrezionalità sulla proporzionalità della misura. Anche docce e opere interne potevano essere demolite per l’assenza del necessario nulla osta demaniale, richiesto per qualsiasi intervento su area demaniale o di rispetto. Il Comune non era tenuto a graduare ulteriormente la sanzione, avendo esaminato distintamente gli abusi e applicato sanzioni vincolate. Non sussisteva l’obbligo di attendere l’approvazione del nuovo POC, né la pendenza di un’istanza di variante legittimava l’esecuzione delle opere prima dell’approvazione; l’archiviazione dell’istanza aveva comunque definito il relativo procedimento. La doglianza sulle osservazioni procedimentali è stata dichiarata inammissibile per genericità. Infine, è stata dichiarata inammissibile anche la censura di contraddittorietà, poiché le sanzioni edilizie vincolate non sono censurabili per eccesso di potere, riguardando quest’ultimo il cattivo esercizio della discrezionalità. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune di Carrara 4.000 euro, oltre accessori se dovuti; spese compensate nei confronti dell’Agenzia del Demanio.
Norme richiamate
art. 35 d.P.R. 380/2001
Per le opere realizzate su aree appartenenti al demanio non opera l’effetto acquisitivo conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione.
art. 62, comma 3, POC vigente
La pavimentazione esterna risultava realizzata in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
art. 201 l.r. Toscana 65/2015
La realizzazione di opere di edilizia libera in contrasto con gli strumenti urbanistici comporta la sanzione della demolizione, senza discrezionalità comunale sulla proporzionalità della misura.
artt. 54 e 55 Codice della navigazione
La tutela del demanio marittimo richiede la previa autorizzazione dell’autorità marittima per qualsiasi intervento ricadente in area demaniale o in area di rispetto; in sua assenza è legittimo l’ordine di demolizione e rimessione in pristino.
art. 210 l.r. Toscana 65/2014
La norma è richiamata in relazione alla diffida comunale, senza che dal testo emerga una specifica interpretazione decisiva ulteriore.
Massime di principio
- Le verifiche relative alle tolleranze costruttive, allo stato legittimo dell’immobile e alle sanatorie edilizie non devono essere attivate d’ufficio dall’amministrazione nell’ambito del procedimento repressivo, ma devono essere dedotte dalla parte mediante apposita istanza e provate quanto alla loro applicabilità concreta.
- Quando le opere abusive insistono su area demaniale e manca il necessario nulla osta dell’autorità competente, l’ordine di demolizione costituisce una conseguenza vincolata, indipendentemente dalla qualificazione dell’abuso, dalla sua consistenza e dal titolo edilizio eventualmente richiesto.
- Per le opere realizzate su area demaniale non si produce l’effetto acquisitivo previsto dall’art. 35 d.P.R. 380/2001 in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione; pertanto l’ordinanza non deve contenere il relativo avvertimento.
- La realizzazione di opere riconducibili all’edilizia libera non esclude la sanzione demolitoria quando esse siano in contrasto con gli strumenti urbanistici e la disciplina regionale preveda espressamente la demolizione come conseguenza vincolata.
- La presentazione di un’istanza di variante al permesso di costruire non legittima l’esecuzione delle opere difformi prima dell’approvazione della variante e non impedisce l’adozione dell’ordine di demolizione; l’archiviazione dell’istanza definisce il relativo procedimento.
- I provvedimenti edilizi di natura vincolata non sono normalmente censurabili per eccesso di potere, inclusa la contraddittorietà, poiché tale vizio presuppone un cattivo esercizio di poteri discrezionali.
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