Cassazione Penale, Sentenza n. 34451/2024 del 12/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo di continuazione tra quattro condanne: omicidio del 1988 (sentenza GUP Trib. Caltanissetta 21/07/2022), reato in materia di armi del 1991 (sentenza Corte d'appello Milano irrevocabile 23/09/1999), delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (sentenza Corte d'appello Caltanissetta 20/03/2003, condotta contestata da epoca imprecisata fino al 02/07/1999) e duplice omicidio del 1995 (sentenza Corte d'Assise d'appello Caltanissetta 23/06/2010). Il GIP aveva negato la continuazione ritenendo che non emergesse un unico disegno criminoso "ab origine" e che i reati non fossero sufficientemente omogenei e programmati sin dall'inizio. La difesa ha contestato la decisione sostenendo che le uccisioni erano avvenute nell'ambito della stessa faida mafiosa e che la partecipazione all'associazione (con periodo non precisato) avrebbe collegato le condotte; il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto sostenendo che la mera strumentalità dei singoli delitti alla vita dell'associazione non dimostra il preordinato disegno criminoso.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. La Corte ha confermato che, anche in sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso valutato tramite indicatori concreti: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita, e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali al momento del primo reato. È stato precisato che la sola strumentalità delle condotte all'associazione non supplisce a questi elementi: i reati "fine" legati a circostanze contingenti e non programmabili all'origine non riconoscono la continuazione con il reato associativo. La difesa non ha prodotto elementi che dimostrassero che i reati fossero programmati sin dall'ingresso nell'associazione; pertanto il rigetto dell'istanza di continuazione è stato confermato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma di impugnazione invocata dal ricorrente per censurare vizio di motivazione e travisamento della prova da parte del giudice dell'esecuzione
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata come parametro procedurale per le decisioni del giudice dell'esecuzione in tema di riconoscimento della continuazione
art. 81 cod. pen.
Norma sostanziale richiamata in relazione al concetto di continuazione e alla determinazione della pena per delitti unificabili
Sez. Un., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01
Sez. un., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01
Affermato che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di indicatori concreti quali omogeneità, contiguità spazio-temporale, modus operandi, sistematicità e programmazione dei reati
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652-01
Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652-01
Precisato che il giudice dell'esecuzione può desumere il medesimo disegno criminoso da alcuni indicatori significativi purché valutati complessivamente
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Rv. 259481-01
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Rv. 259481-01
Stabilito che non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e reati fine che, pur aventi finalità di rafforzamento del sodalizio, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze contingenti
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Rv. 280595-01
Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Rv. 280595-01
Ribadito il principio che la mera appartenenza o strumentalità rispetto all'associazione non basta a fondare la continuazione se i reati successivi non risultano programmati dall'inizio
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede la prova di un medesimo progetto criminoso "ab origine"; non basta la presenza di un unico indice, va valutato il complesso degli indicatori
- Indicatori rilevanti: omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità delle condotte e programmazione dei reati al momento del primo fatto
- La mera strumentalità di singoli reati alla vita di un'associazione permanente non è sufficiente a dimostrare la continuazione se quei reati dipendono da circostanze contingenti e non erano programmabili all'origine dell'associazione
- In assenza di elementi che colleghino espressamente i reati successivi al progetto criminoso iniziale (p.es. prove che dimostrino che erano programmati sin dall'ingresso nell'associazione), la richiesta di riconoscimento della continuazione tende a essere respinta
- Il giudice deve motivare valutando tutti gli indici pertinenti; l'assenza di un indice non esclude automaticamente la continuazione se altri indici risultano significativi
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