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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34451/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo di continuazione tra quattro condanne: omicidio del 1988 (sentenza GUP Trib. Caltanissetta 21/07/2022), reato in materia di armi del 1991 (sentenza Corte d'appello Milano irrevocabile 23/09/1999), delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (sentenza Corte d'appello Caltanissetta 20/03/2003, condotta contestata da epoca imprecisata fino al 02/07/1999) e duplice omicidio del 1995 (sentenza Corte d'Assise d'appello Caltanissetta 23/06/2010). Il GIP aveva negato la continuazione ritenendo che non emergesse un unico disegno criminoso "ab origine" e che i reati non fossero sufficientemente omogenei e programmati sin dall'inizio. La difesa ha contestato la decisione sostenendo che le uccisioni erano avvenute nell'ambito della stessa faida mafiosa e che la partecipazione all'associazione (con periodo non precisato) avrebbe collegato le condotte; il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto sostenendo che la mera strumentalità dei singoli delitti alla vita dell'associazione non dimostra il preordinato disegno criminoso.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte ha confermato che, anche in sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso valutato tramite indicatori concreti: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita, e che i reati successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali al momento del primo reato. È stato precisato che la sola strumentalità delle condotte all'associazione non supplisce a questi elementi: i reati "fine" legati a circostanze contingenti e non programmabili all'origine non riconoscono la continuazione con il reato associativo. La difesa non ha prodotto elementi che dimostrassero che i reati fossero programmati sin dall'ingresso nell'associazione; pertanto il rigetto dell'istanza di continuazione è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma di impugnazione invocata dal ricorrente per censurare vizio di motivazione e travisamento della prova da parte del giudice dell'esecuzione

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come parametro procedurale per le decisioni del giudice dell'esecuzione in tema di riconoscimento della continuazione

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sostanziale richiamata in relazione al concetto di continuazione e alla determinazione della pena per delitti unificabili

  • Sez. Un., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01

    Sez. un., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01

    Affermato che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di indicatori concreti quali omogeneità, contiguità spazio-temporale, modus operandi, sistematicità e programmazione dei reati

  • Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652-01

    Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652-01

    Precisato che il giudice dell'esecuzione può desumere il medesimo disegno criminoso da alcuni indicatori significativi purché valutati complessivamente

  • Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Rv. 259481-01

    Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Rv. 259481-01

    Stabilito che non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e reati fine che, pur aventi finalità di rafforzamento del sodalizio, non erano programmabili "ab origine" perché legati a circostanze contingenti

  • Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Rv. 280595-01

    Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Rv. 280595-01

    Ribadito il principio che la mera appartenenza o strumentalità rispetto all'associazione non basta a fondare la continuazione se i reati successivi non risultano programmati dall'inizio

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione, anche in sede di esecuzione, richiede la prova di un medesimo progetto criminoso "ab origine"; non basta la presenza di un unico indice, va valutato il complesso degli indicatori
  • Indicatori rilevanti: omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, sistematicità delle condotte e programmazione dei reati al momento del primo fatto
  • La mera strumentalità di singoli reati alla vita di un'associazione permanente non è sufficiente a dimostrare la continuazione se quei reati dipendono da circostanze contingenti e non erano programmabili all'origine dell'associazione
  • In assenza di elementi che colleghino espressamente i reati successivi al progetto criminoso iniziale (p.es. prove che dimostrino che erano programmati sin dall'ingresso nell'associazione), la richiesta di riconoscimento della continuazione tende a essere respinta
  • Il giudice deve motivare valutando tutti gli indici pertinenti; l'assenza di un indice non esclude automaticamente la continuazione se altri indici risultano significativi

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