Sentenza n. 5362/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- resa in data 16 gennaio 2025 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, e pubblicata il 30 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 della legge n. 210/1992, in misura corrispondente alla IV categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario di indennizzo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, resa il 16 gennaio 2025 e pubblicata il 30 aprile 2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La pronuncia aveva riconosciuto l’indennizzo ex artt. 1 e 2 della legge n. 210/1992, di importo corrispondente alla IV categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, dalla decorrenza stabilita in sentenza e con interessi legali. Il ricorrente ha dedotto che il Ministero, pur avendo comunicato il 18 maggio 2026 la liquidazione degli arretrati per il periodo 1° dicembre 2021-30 aprile 2026 relativi all’indennizzo ex art. 1, non aveva corrisposto anche quanto dovuto ai sensi dell’art. 2 e quindi non aveva dato integrale esecuzione al giudicato. Ha chiesto l’ordine di adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con mero atto di stile e non ha contestato la dedotta liquidazione parziale né provato l’integrale pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: la documentazione prodotta e la mancata contestazione del Ministero hanno dimostrato che la sentenza del giudice del lavoro era stata eseguita solo parzialmente; inoltre era decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando quanto dovuto secondo il titolo e tenendo conto delle somme già liquidate. Per l’ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta un dirigente individuato dal Segretario generale del Ministero, che dovrà intervenire, su richiesta del ricorrente e nei termini indicati, verificando l’eventuale pagamento parziale ed eseguendo gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Il compenso commissariale è stato fissato in € 500,00, a carico del Ministero. È stata accolta anche la richiesta ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.: la somma ulteriore è commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato, restando a carico del creditore attivarsi per l’insediamento del commissario. Il TAR ha precisato che in ottemperanza sono rimborsabili le spese successive al titolo funzionali alla sua pubblicazione, esame e notificazione e gli atti accessori, mentre non lo sono le spese di precetto o di procedure esecutive non satisfattive; le spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato effettivamente versato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il giudicato non sia stato integralmente eseguito dall’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
RITENUTO che va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo del giudicato da parte dell’Amministrazione resistente oppure, se anteriore, quello di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);
La misura coercitiva può essere determinata negli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto in base al giudicato, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o alla scadenza del termine assegnato, se anteriore.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;
Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, l’esperimento dell’ottemperanza è giustificato, nel caso deciso, anche dall’avvenuta scadenza del termine di 120 giorni previsto per eseguire il provvedimento giurisdizionale.
artt. 1 e 2 l. 210/1992
“Accoglie il ricorso e per l’effetto condanna il Ministero della Salute a corrispondere al ricorrente l’indennizzo ex artt.1 e 2 L. 210/1992, di importo corrispondente alla IV categoria della Tab. A allegata al DPR 834/1981 con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole scadenze al saldo.”
La sentenza azionata aveva riconosciuto, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 210/1992, un indennizzo corrispondente alla IV categoria della Tabella A, con la decorrenza e gli interessi indicati; il giudizio di ottemperanza impone di eseguire integralmente tale statuizione.
artt. 474 ss. c.p.c.
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore
Le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive non satisfattive non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza, poiché attengono a una diversa modalità esecutiva scelta dal creditore e non sono funzionali all’introduzione dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando l’amministrazione non abbia dato integrale esecuzione al giudicato; la liquidazione solo parziale delle somme dovute, non contestata dall’amministrazione e non superata dalla prova del pagamento integrale, giustifica l’ordine di completare l’adempimento.
- Scaduto il termine di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- La misura prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, alla scadenza del termine assegnato; dopo tale scadenza spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
- In ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al titolo che siano funzionali alla sua pubblicazione, esame e notificazione o relative ad atti accessori; non sono invece riconoscibili le spese di precetto e quelle di procedure esecutive non satisfattive, scelte dal creditore al di fuori del giudizio di ottemperanza.
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