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Sentenza

Sentenza del 03/05/2019 n. 11664 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva ritenuto legittima la fattura del 21 maggio 2010, relativa alla tariffa di igiene ambientale per gli anni 2005-2008. La ricorrente ha contestato, tra l'altro, l'assenza nella fattura delle indicazioni sui termini e sulle modalità di impugnazione, del responsabile del procedimento, dei criteri di calcolo e delle norme poste a fondamento della pretesa; ha inoltre dedotto di non essere stata informata dell'iscrizione negli elenchi degli utenti e del sopralluogo, la decadenza dal potere impositivo e l'erronea imputazione della tariffa, sostenendo che i locali non fossero nella sua disponibilità esclusiva e fossero utilizzabili anche dai soci del Circolo T.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'omessa indicazione nella fattura dei termini e delle forme di impugnazione non comporta l'illegittimità dell'atto, così come l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, in assenza di una specifica sanzione di invalidità applicabile a tale fattispecie. Ha inoltre ritenuto sufficientemente indicati nella fattura la causale, il periodo, la superficie, la tipologia d'uso e l'importo della tariffa. Le censure relative all'iscrizione negli elenchi e al sopralluogo sono state dichiarate inammissibili perché non decisive; quella sulla decadenza è stata dichiarata inammissibile perché questione nuova. Quanto alla responsabilità per il pagamento, la Corte ha affermato che la tariffa grava su chiunque occupi o conduca i locali e che, in caso di pluralità di occupanti o conduttori, sussiste obbligazione solidale. Nessuna pronuncia sulle spese per la mancata costituzione della resistente. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    Devono ritenersi impugnabili gli atti che esplicitano le ragioni fattuali e giuridiche di una determinata pretesa tributaria.

    L'indicazione nell'atto del termine, dell'organo e delle forme di impugnazione non è richiesta per gli atti diversi da quelli tipicamente impugnabili e, anche per questi ultimi, la sua omissione non determina automaticamente la nullità, non essendo prevista una specifica sanzione.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono indicare, tra l'altro, l'ufficio e il responsabile del procedimento.

    L'omessa indicazione del termine o dell'autorità cui ricorrere non invalida l'atto in mancanza di una sanzione espressa. Anche l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta, in questa fattispecie, l'invalidità dell'atto.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 162

    Le disposizioni riguardano l'accertamento e i requisiti degli atti impositivi, ma la loro violazione produce invalidità soltanto quando ciò sia previsto dalla legge o quando manchino elementi essenziali della pretesa.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 3

    La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti.

    L'obbligo tariffario dipende dall'occupazione o conduzione dei locali e non dalla titolarità esclusiva, dalla proprietà o dalle specifiche clausole contrattuali sull'utilizzo degli spazi.

  • Codice civile, art. 1294

    I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

    Quando più soggetti occupano o conducono i medesimi locali, ciascuno può essere chiamato a rispondere solidalmente della tariffa, salvo diversa previsione legalmente rilevante.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Una fattura o comunicazione relativa a un tributo può essere impugnabile anche se non rientra formalmente tra gli atti tipici elencati dalla legge, quando rende conoscibili in modo concreto la pretesa, la causale e i relativi elementi di calcolo.
  • L'assenza nell'atto delle istruzioni sui termini di ricorso o del nominativo del responsabile del procedimento non comporta automaticamente la nullità: occorre verificare se la legge prevede espressamente tale sanzione.
  • Per la tariffa rifiuti o di igiene ambientale, il presupposto principale è l'occupazione o la conduzione dei locali; la proprietà dell'immobile, la disponibilità non esclusiva o gli accordi interni tra privati non eliminano necessariamente l'obbligo verso l'ente o il concessionario.
  • La superficie effettivamente occupata e la destinazione d'uso dei locali sono elementi centrali per determinare la tariffa. Se tali dati sono incontroversi e risultano dall'atto, le contestazioni su verifiche o sopralluoghi successivi possono essere irrilevanti.
  • Una questione non sollevata nei precedenti gradi di giudizio, come la decadenza dell'amministrazione, non può normalmente essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • In presenza di più occupanti o conduttori, può operare la responsabilità solidale: gli accordi contrattuali interni possono regolare i rapporti tra le parti, ma non necessariamente sono opponibili al concessionario o all'ente impositore.

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