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Sentenza

Sentenza del 10/05/2019 n. 12487 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il recupero, per gli anni 2001 e 2002, di dazi antidumping, IVA e interessi relativi all'importazione di aglio proveniente principalmente dalla Cina. L'Agenzia delle Dogane riteneva che A. S.r.l. fosse stata utilizzata come importatore di comodo per consentire ad altre società, che avevano esaurito i propri contingenti agevolati, di importare ulteriori quantitativi beneficiando indebitamente del dazio ridotto. La CTR aveva qualificato le operazioni come artificiose, valorizzando l'assenza di autonomia commerciale e di rischio d'impresa, nonché la successiva rivendita della merce al cedente estero a prezzi inferiori a quelli medi di mercato. In Cassazione, A. S.r.l. ha dedotto, principalmente, la possibilità di avvalersi del giudicato favorevole formatosi nei confronti degli altri coobbligati solidali, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c.; in subordine ha contestato l'interpretazione dei regolamenti europei sull'antidumping e dell'abuso del diritto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso di A. S.r.l. e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto applicabile il giudicato favorevole, divenuto definitivo nei giudizi promossi dagli altri coobbligati, poiché nei confronti di A. S.r.l. non si era ancora formato un giudicato sfavorevole: il suo giudizio era infatti ancora pendente in Cassazione. Di conseguenza, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso introduttivo di A. S.r.l. contro l'Agenzia delle Dogane e annullando gli accertamenti nei suoi confronti. Il ricorso incidentale di C.M. e R.C. sulla compensazione delle spese è stato rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra tutte le parti; ai ricorrenti incidentali è stato posto a carico l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 1306, comma 2, codice civile

    Il condebitore in solido può opporre al creditore la sentenza favorevole pronunciata tra il creditore e altro condebitore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali.

    In presenza di un'obbligazione solidale, il giudicato favorevole ottenuto da uno dei coobbligati può essere fatto valere anche dagli altri, purché non si fondi su ragioni esclusivamente personali e purché nei confronti del soggetto che lo invoca non sia già passato in giudicato un esito contrario.

  • Regolamento CEE n. 2988/1995

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Dogane per sostenere la natura abusiva o artificiosa delle operazioni finalizzate a ottenere indebitamente il beneficio del dazio agevolato.

  • Regolamenti CE n. 1047/2001 e n. 565/2002

    Disciplinano il regime dei contingenti e dei dazi antidumping applicabili all'aglio importato da Paesi terzi, tra cui la Cina. La questione della loro corretta interpretazione è stata ritenuta assorbita dopo l'accoglimento del motivo fondato sul giudicato favorevole.

  • Art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

    La compensazione delle spese è ammessa in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate. La Corte ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la motivazione collegata alla complessità e alla pluralità delle pronunce e dei contenziosi.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato quando il ricorso incidentale è rigettato o dichiarato inammissibile, come avvenuto per C.M. e R.C.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni tributarie solidali non è normalmente necessario che tutti i coobbligati partecipino allo stesso processo: ciascuno può essere giudicato separatamente.
  • Il coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato, anche se ha autonomamente impugnato l'avviso, purché il proprio giudizio non si sia già concluso con una sentenza sfavorevole passata in giudicato.
  • Un giudicato favorevole sopravvenuto dopo la sentenza di merito può essere dedotto per la prima volta in Cassazione, se si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito e viene allegato tempestivamente.
  • Il giudicato favorevole deve riguardare lo stesso atto impositivo e la stessa questione sostanziale; non deve inoltre dipendere da motivi strettamente personali del coobbligato che lo ha ottenuto.
  • La mera esistenza di un profitto non esclude necessariamente una pratica abusiva: per valutare l'artificiosità possono rilevare l'assenza di autonomia contrattuale, l'assenza di rischio commerciale, i prezzi anomali e la rivendita della merce al cedente originario.
  • La compensazione delle spese non può essere contestata in Cassazione solo perché il giudice l'ha ritenuta opportuna: occorre dimostrare la violazione dei limiti normativi o un effettivo vizio della motivazione.

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