Cassazione Civile, Ordinanza n. 19529/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un vigile del fuoco volontario discontinuo per il pagamento di una somma a titolo di trattamento di fine rapporto maturato per l'attività prestata presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma. Il Ministero dell'interno propose opposizione al decreto, ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello di Roma rigettarono le sue domande, ritenendo che l'attività dei vigili del fuoco volontari si inserisca nell'organizzazione del Corpo secondo uno schema di subordinazione gerarchica e che, in base all'art. 10 del d.lgs. n. 139/2006, il trattamento economico spettante ai volontari richiamati in servizio temporaneo comprenda anche il t.f.r., in quanto il legislatore li ha assimilati ai dipendenti di ruolo senza poter negare la natura subordinata del rapporto per il principio dell'indisponibilità del tipo contrattuale. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma la sentenza non entra nel merito di tale censura perché il ricorso è stato esaminato in via pregiudiziale e dichiarato inammissibile per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notifica del ricorso a mezzo posta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero dell'interno. Ha ritenuto decisiva la mancata produzione dell'avviso di ricevimento della notifica del ricorso eseguita a mezzo del servizio postale: tale documento è necessario per provare l'avvenuta consegna del plico, la data di ricezione e l'identità del consegnatario. Poiché l'intimato non si è costituito e il Ministero non ha fornito giustificazioni per l'omesso deposito, non è stata verificabile la valida costituzione del contraddittorio. Nulla è stato disposto sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva, e non è stata applicata all'Amministrazione dello Stato la disciplina sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 149 c.p.c.
La notifica a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico e l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provarla.
art. 327 c.p.c.
Il ricorso risultava consegnato entro il termine lungo di impugnazione, ma ciò non sana la mancata prova della ricezione da parte del destinatario.
art. 369 c.p.c.
L'avviso di ricevimento avrebbe dovuto essere depositato nel termine previsto per il deposito del ricorso.
art. 291 c.p.c.
La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non consente il meccanismo di rinnovazione della notifica, perché non incide sulla validità della notifica ma sulla prova della sua perfezione.
art. 372 c.p.c.
L'avviso avrebbe potuto essere prodotto anche successivamente con le modalità previste per i documenti nuovi, ma ciò non è avvenuto.
art. 149 c.p.c.
Richiamato insieme alla legge sulle notifiche postali quale base dell'onere di deposito dell'avviso di ricevimento.
L. 20 novembre 1982, n. 890
La disciplina della notificazione a mezzo posta richiede l'avviso di ricevimento per dimostrare consegna, data e identità del consegnatario.
art. 10 d.lgs. n. 139/2006
Richiamato dalla Corte d'appello per affermare che al personale volontario richiamato in servizio temporaneo spetta il trattamento iniziale dei dipendenti a tempo indeterminato di eguale qualifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non applicabile all'Amministrazione dello Stato, che è esentata dal pagamento mediante prenotazione a debito.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, ma non opera nei confronti dello Stato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è indispensabile per provare la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario e la valida costituzione del contraddittorio.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento non determina una semplice nullità della notificazione, ma comporta l'inammissibilità del ricorso quando l'intimato non si costituisca e il giudice non possa verificare l'avvenuta consegna.
- L'omissione del deposito dell'avviso di ricevimento non può essere sanata tramite rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., poiché la notifica in sé può essere valida ma manca la prova della sua perfezione.
- Nel giudizio di cassazione la tempestiva spedizione del ricorso non basta: occorre anche la prova documentale della ricezione da parte del destinatario nei modi e nei termini previsti dal codice di procedura civile.
- Le disposizioni sul raddoppio del contributo unificato non si applicano all'Amministrazione dello Stato, quando opera il regime della prenotazione a debito.
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