Sentenza del 27/05/2016 n. 10998 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento di euro 1.167.208, relativa alle imposte IRPEG, IRAP e IVA dichiarate ma tardivamente o omesso versate per gli anni 2000 e 2001. Ha contestato, da un lato, la nullità della cartella per insufficiente chiarezza della motivazione e per la mancata indicazione del responsabile del procedimento; dall'altro, ha sostenuto che le sanzioni non fossero dovute avendo presentato una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 e versato una parte consistente delle somme. Equitalia ha eccepito, in via incidentale, che la contestazione relativa alla motivazione della cartella fosse nuova e quindi inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e dichiarato assorbito il ricorso incidentale di Equitalia. Ha ritenuto sufficiente, per una cartella emessa mediante controllo automatizzato su imposte dichiarate e non versate, il richiamo ai dati della dichiarazione, già conosciuti dal contribuente. Ha inoltre escluso l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento, poiché la cartella era riferita a un ruolo consegnato prima del 1 giugno 2008. Quanto al condono ex art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, la Corte ha stabilito che la definizione si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le somme dovute; i versamenti parziali non sono sufficienti. La società è stata condannata a rimborsare le spese processuali: euro 9.000 all'Agenzia delle Entrate ed euro 7.000 a Equitalia Sud, oltre agli ulteriori accessori indicati in sentenza.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Consente la liquidazione automatizzata delle imposte risultanti dalla dichiarazione, comprese quelle dichiarate ma non versate.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Prevede il controllo automatizzato e la liquidazione dell'IVA sulla base dei dati dichiarati.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Disciplina una forma di definizione agevolata che richiede, per il perfezionamento, l'integralità e la tempestività di tutti i versamenti previsti; il pagamento solo parziale non produce l'effetto del condono.
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
L'obbligo di indicare nella cartella il responsabile del procedimento, a pena di nullità, si applica solo alle cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dal 1 giugno 2008.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
È stato richiamato da Equitalia per sostenere l'inammissibilità in appello di una contestazione nuova relativa alla motivazione della cartella; la questione è stata dichiarata assorbita.
Codice civile, art. 2697
Richiamato dalla società in tema di onere della prova, ma ritenuto non decisivo poiché il mancato perfezionamento del condono derivava dall'ammissione della stessa contribuente di avere effettuato soltanto versamenti parziali.
Massime di principio
- Quando una cartella deriva dal controllo automatizzato di imposte già dichiarate dal contribuente ma non versate, la motivazione può essere sufficientemente assicurata dal richiamo alla dichiarazione, senza una nuova analitica esposizione dei dati.
- L'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nella cartella deve essere valutato in base alla data di consegna del ruolo e alla disciplina temporale applicabile; per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008 la mancata indicazione non determina, secondo questo orientamento, la nullità della cartella.
- Le definizioni agevolate e i condoni fiscali sono di stretta interpretazione: se la norma richiede pagamenti integrali e tempestivi, versamenti parziali o tardivi non perfezionano la sanatoria.
- Le eccezioni devono essere proposte tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio e, in cassazione, il ricorrente deve indicare con precisione quando e dove siano state formulate, oltre a fornire la documentazione necessaria.
- La contestazione di una cartella non può fondarsi soltanto sull'esistenza di pagamenti parziali se il contribuente non dimostra il completo adempimento richiesto dalla disciplina agevolativa.
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