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Ordinanza

Ordinanza n. 2109/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, In via cautelare: disporre la sospensione del decreto dipartimentale del Ministero dell’istruzione e del Merito n. 34 del 30.06.2025 e del relativo Allegato A, nella parte in cui assegnano all’Istituto “G.B.B. Lucarelli” di Benevento un punteggio di 52 anziché i 54, con ogni conseguente statuizione anche in ordine al riesame del punteggio da parte dell’Amministrazione e fissare l’udienza di discussione dell’istanza cautelare nei termini di legge; - Nel merito: disporre l’annullamento, nei limiti dell’interesse del ricorrente, del decreto dipartimentale del Ministero dell’istruzione e del Merito n. 34 del 30.06.2025 e del relativo Allegato A, in uno con tutti gli atti e i provvedimenti, anche di estremi al momento non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi accertare il diritto all'assegnazione di due ulteriori punti per il riconoscimento dei due ulteriori plessi, oltre la sede principale, dell’istituto scolastico diretto dal ricorrente, per un totale complessivo di 54 punti, e la collocazione del suddetto istituto in fascia di complessità A; Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, e restituzione del contributo unificato.

Giustizia amministrativa202511163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 34 del 30 giugno 2025 e relativo Allegato A, nella parte in cui attribuiscono all'istituto scolastico un punteggio di 52 anziché 54 e lo collocano nella fascia di complessità B anziché A

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto dipartimentale e l'Allegato A chiedendo cautelarmente la sospensione degli atti e, nel merito, il riconoscimento di due ulteriori punti per due plessi oltre la sede principale, con conseguente attribuzione complessiva di 54 punti e collocazione dell'istituto nella fascia di complessità A. La contestazione traeva origine dall'indicazione, nella domanda presentata dal ricorrente, di un solo plesso nella sezione "Punteggio numero plessi", anziché di tre, con conseguente attribuzione di 52 punti e collocazione in fascia B. Il ricorrente lamentava, tra l'altro, la mancata attivazione del soccorso istruttorio. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il mancato riscontro all'istanza di reclamo avrebbe dovuto essere contestato mediante il rito avverso il silenzio previsto dall'art. 117 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza di apprezzabili profili di fumus boni iuris. Ha distinto il soccorso istruttorio, attivabile in presenza di documentazione irregolare o carente, dall'errore commesso dal privato nella compilazione dell'istanza. In quest'ultimo caso l'intervento correttivo dell'amministrazione può essere preteso soltanto quando l'errore sia riconoscibile con ordinaria diligenza. Nel caso concreto, l'indicazione di un solo plesso anziché tre non era immediatamente riconoscibile dall'amministrazione, che non poteva ragionevolmente essere tenuta a ricordare il punteggio attribuito all'istituto nell'anno precedente. Il Collegio ha inoltre osservato che l'eventuale mancato riscontro all'istanza di reclamo avrebbe dovuto essere fatto valere con l'azione avverso il silenzio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.

  • art. 117 c.p.a.

    Il mancato riscontro dell'amministrazione all'istanza di reclamo deve essere contestato mediante il rito avverso il silenzio.

Massime di principio

  • Il soccorso istruttorio riguarda la regolarizzazione o integrazione di documentazione irregolare o carente e non coincide con la correzione di un errore commesso dal privato nella compilazione della domanda amministrativa.
  • L'amministrazione può essere tenuta a correggere autonomamente un errore contenuto nell'istanza quando l'errore sia riconoscibile secondo criteri di ordinaria diligenza; non sussiste invece tale obbligo quando il dato erroneo non sia immediatamente riconoscibile sulla base degli elementi disponibili all'amministrazione.
  • Il mancato riscontro a un'istanza di reclamo costituisce una questione da far valere, ove ne ricorrano i presupposti, mediante il rito speciale contro il silenzio dell'amministrazione previsto dall'art. 117 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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