Cassazione Civile, Ordinanza n. 34857/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per IRES, IRAP e IVA relative al periodo d'imposta 2011. La CTR aveva confermato il rigetto dell'originario ricorso, ritenendo tardiva la produzione documentale della contribuente, legittima la notifica della cartella, insussistente la nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione, non necessario l'avviso bonario, sufficiente la motivazione della cartella quanto agli interessi e corretta la misura del compenso di riscossione. In Cassazione la società ha proposto otto motivi: (1) nullità della sentenza per avere ritenuto tardiva la documentazione attestante la sospensione della riscossione, perché proveniente da soggetti parti già a conoscenza degli atti; (2) violazione delle norme sulla notifica per avere ritenuto valida la notificazione sulla base di una relata asseritamente discordante con quella prodotta dalla contribuente; (3) omessa pronuncia sulla doglianza relativa all'asserita illeggibilità o inesistenza della sottoscrizione nella relata e alla necessità di soggetto notificatore abilitato; (4) omessa pronuncia sul motivo relativo all'illegittimità della notifica postale diretta da parte dell'agente della riscossione; (5) violazione delle norme sul ruolo per avere escluso la nullità degli atti privi di sottoscrizione; (6) violazione delle norme sul controllo automatizzato e sullo statuto del contribuente per non avere ritenuto necessario l'avviso bonario; (7) violazione delle norme sulla motivazione degli atti per avere reputato nuova la censura di difetto di motivazione e comunque sufficiente la motivazione sugli interessi; (8) violazione della disciplina dell'aggio e dell'art. 107 TFUE per avere ritenuto legittimo il compenso di riscossione e non necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il terzo e il settimo motivo per difetto di autosufficienza e/o incongruenza con la decisione impugnata; ha ritenuto infondati il quarto, il quinto, il sesto e l'ottavo motivo. In particolare, ha affermato che l'agente della riscossione può notificare direttamente la cartella a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973; che per il ruolo non è prevista una sanzione generale di nullità per difetto di sottoscrizione e opera la presunzione di legittimità con onere della prova contraria a carico del contribuente; che la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è legittima anche senza avviso bonario; che la motivazione sugli interessi è sufficiente quando il calcolo è ricavabile ex lege; che l'aggio ha natura retributiva e non tributaria, è già stato ritenuto legittimo dalla giurisprudenza e non integra aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché le controparti non hanno svolto difese effettive.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre violazioni di legge e nullità della sentenza, ma alcune censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza o incongruenza.
artt. 32, 58, 61 e 62 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati per contestare la tardività della produzione documentale nel processo tributario; la censura è stata respinta per difetto di autosufficienza.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Consente all'agente della riscossione la notificazione diretta della cartella a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma invocata sulla notifica degli atti tributari; la cartella è stata ritenuta ritualmente notificata.
art. 148 c.p.c.
Richiamato in relazione alla validità della relata di notifica e della sottoscrizione del soggetto notificatore.
art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973
Non prevede sanzione di nullità per omessa sottoscrizione del ruolo; opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana.
art. 1, comma 5-ter, lett. e), d.l. n. 106 del 2005
Invocato dalla contribuente per sostenere la nullità del ruolo privo di sottoscrizione; la Corte ha escluso che dalla norma discenda una nullità generale.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Disciplina il controllo automatizzato; la cartella conseguente è legittima anche senza avviso bonario.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di controllo automatizzato IVA e di avviso bonario.
art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000
Invocato per sostenere l'obbligo di comunicazione preventiva; la Corte esclude che la sua omissione renda invalida la cartella nei controlli automatizzati.
art. 10 l. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente nel contesto dell'avviso bonario e della tutela dell'affidamento.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462 del 1997
Norma sul procedimento da controllo automatizzato e sulle comunicazioni di irregolarità; la Corte ha ribadito la validità della cartella anche senza previo avviso bonario.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per sostenere l'asserita novità della censura; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza così formulata.
art. 3 l. n. 241 del 1990
Invocato sul difetto di motivazione; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione per relationem e il calcolo legale degli interessi.
art. 7 l. n. 212 del 2000
Richiamato in tema di motivazione degli atti tributari.
art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999
Disciplina il compenso di riscossione; la Corte ne conferma la corretta applicazione e la legittimità del relativo assetto.
art. 107 TFUE
La Corte esclude che il compenso di riscossione integri un aiuto di Stato e quindi nega la necessità di rinvio pregiudiziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per i presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la censura di tardiva produzione documentale o di omesso esame di documenti è inammissibile se il ricorrente non riproduce o sintetizza adeguatamente il contenuto dei documenti stessi, impedendo alla Corte di valutarne la decisività.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza affrontare espressamente un motivo, sia logicamente incompatibile con la pretesa della parte o ne comporti il rigetto implicito, specie se la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado.
- L'agente della riscossione può notificare direttamente la cartella di pagamento a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di un distinto agente notificatore abilitato.
- Nel sistema tributario le cause di nullità degli atti fiscali sono tassative: il difetto di sottoscrizione del ruolo non comporta, di per sé, nullità dell'atto se la legge non la prevede espressamente.
- Il ruolo d'imposta è assistito da presunzione di legittimità e il contribuente che deduca un vizio formale deve fornirne prova specifica e concreta, non essendo sufficiente una contestazione generica della provenienza o della sottoscrizione.
- Nelle procedure di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, la cartella è valida anche in assenza del previo avviso bonario, quando il debito derivi da un calcolo automaticamente determinabile secondo legge.
- La motivazione della cartella è sufficiente quando gli elementi del calcolo, inclusi gli interessi, siano determinabili sulla base di parametri legali predeterminati, senza necessità di una dettagliata esposizione ulteriore.
- Il compenso di riscossione ha natura retributiva e accessoria, non tributaria, e la sua disciplina non integra di regola un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, né richiede rinvio pregiudiziale se la questione non è adeguatamente specificata e supportata.
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