Sentenza n. 4546/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.447/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 447/2025, che aveva condannato il Ministero a corrispondere 500 euro per l'anno scolastico 2024/2025 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 447/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata. Il titolo condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere, per l'anno scolastico 2024/2025, 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Deduceva la persistente inottemperanza dell'Amministrazione e chiedeva l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore della ricorrente circa l'avvenuto accreditamento dell'importo dovuto. Poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero: 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Non ha disposto la nomina del commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Il Collegio ritiene - ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere – di prendere atto della dichiarazione resa a verbale dal difensore di parte ricorrente di avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia, con condanna alla rifusione delle spese del presente procedimento.
La soddisfazione della pretesa durante il giudizio consente di dichiarare cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuto accredito.
art. 93 c.p.c.
In considerazione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa di cui alla sentenza in epigrafe solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
Quando la pretesa viene soddisfatta dall'Amministrazione soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
In considerazione dell’avvenuta soddisfazione della pretesa di cui alla sentenza in epigrafe solo successivamente alla proposizione del presente ricorso, le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.
La regolazione delle spese in favore della parte vittoriosa segue la soccombenza sostanziale determinata dalla soddisfazione tardiva della pretesa; il giudice dispone la distrazione in favore del difensore antistatario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente per l’anno scolastico 2024/2025 la somma complessiva di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.
La disposizione è il fondamento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal giudicato, nella misura di 500 euro per l'anno scolastico considerato.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'Amministrazione dà integrale esecuzione al giudicato e soddisfa la pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- Quando l'Amministrazione soddisfa la pretesa soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio sono poste a suo carico e possono essere distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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