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Sentenza

Sentenza del 24/02/2015 n. 3641 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'IRAP per l'anno 2003. L'Agenzia delle Entrate, dopo aver proposto ricorso per cassazione, ha ritenuto che la controversia non fosse utilmente sostenibile alla luce dei successivi consolidamenti giurisprudenziali e delle indicazioni contenute nella circolare n. 28/E del 28 maggio 2010 e nella direttiva n. 110 del 4 agosto 2010. Per tale ragione ha rinunciato al ricorso, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte Suprema di Cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso presentata dall'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Non è stata adottata una pronuncia di merito ulteriore sulla pretesa IRAP in questa fase. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti, poiché al momento della proposizione del ricorso sussistevano incertezze normative e interpretative e i principi giurisprudenziali rilevanti si erano consolidati solo successivamente.

Norme richiamate

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione generale n. 28/E del 28 maggio 2010, paragrafo 5

    L'Amministrazione ha richiamato la circolare per sostenere che la controversia non fosse utilmente sostenibile e che non vi fosse più interesse alla prosecuzione del ricorso.

  • Direttiva della Direzione centrale affari legali e contenzioso n. 110 del 4 agosto 2010

    La direttiva è stata utilizzata dall'Agenzia delle Entrate come ulteriore fondamento interno per rinunciare al ricorso ritenuto non più sostenibile.

  • Principi giurisprudenziali consolidati successivamente alla proposizione del ricorso

    La Corte ha ritenuto che il successivo consolidamento interpretativo giustificasse sia la rinuncia dell'Amministrazione sia la compensazione integrale delle spese.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione rinuncia a un ricorso per cassazione perché la controversia non è più utilmente sostenibile alla luce di orientamenti giurisprudenziali successivi, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere chiude il giudizio senza una nuova decisione di merito sulle questioni controverse; l'esito pratico è normalmente favorevole alla parte privata se l'Amministrazione rinuncia alla propria impugnazione.
  • La rinuncia dell'Amministrazione non comporta automaticamente la condanna alle spese: in presenza di precedenti incertezze normative o interpretative, è possibile la compensazione integrale delle spese.
  • Il consolidamento della giurisprudenza successivo alla proposizione del ricorso può costituire un giusto motivo per giustificare la rinuncia e per evitare che la parte rinunciante sia gravata dalle spese del giudizio.
  • La decisione riguarda esclusivamente la fase processuale definita dalla rinuncia e non equivale necessariamente a una pronuncia generale sulla debenza dell'imposta o sulla validità originaria della cartella.

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