Cassazione Penale, Sentenza n. 7436/2024 del 20/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro e restituzione di conti correnti e conto deposito titoli sottoposti a sequestro preventivo per reati fiscali. I motivi dedotti in cassazione consistono: (1) incompetenza territoriale del Tribunale di Roma (avanzata a favore di Latina o, in subordine, Bari); (2) omessa acquisizione/controllo della delega (presunta inesistente) che avrebbe attribuito l'uso dei conti all'indagato Piero Lorusso; (3) contestazione della motivazione che avrebbe attribuito la gestione di fatto dei conti all'indagato nonostante la titolarità formale della ricorrente; (4) comunicazione di estinzione dei reati per definizione della lite fiscale ex art. 13 d.lgs. 74/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la ricorrente, come terzo proprietario, non poteva contestare in sede di appello e di legittimità i presupposti e la motivazione del provvedimento di sequestro (come l'incompetenza territoriale o la fondatezza delle indagini), potendo invece solo dimostrare la propria effettiva titolarità dei beni e l'assenza di contributo al reato. Il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente con accertamenti (escussione di dipendenti bancari e report che indicavano l'operatività dell'indagato) e la nota della banca richiamata dalla ricorrente non è risultata sovrapponibile agli accertamenti svolti. Sulle questioni sopravvenute (definizione della lite fiscale/estinzione dei reati) la Corte ha escluso la propria cognizione, rimandando al giudice della cautela per le valutazioni di merito. Per l'inammissibilità è stata comminata condanna della ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000 e al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 8 cod. proc. pen.
Riferimento formale tra le norme procedurali richiamate: la Corte lo menziona nell'elencazione dei riferimenti normativi oggetto del motivo di ricorso, senza sviluppi interpretativi specifici nel testo
art. 21 cod. proc. pen.
La norma sulla competenza o sulle questioni rilevabili d'ufficio: la Corte ricorda che la competenza territoriale può essere rilevata d'ufficio fino all'apertura del dibattimento, ma sottolinea che il terzo non può sindacare i presupposti della misura cautelare
art. 18 d.lgs. 74/2000
Riferimento alla residenza e presunti collegamenti territoriali per reati fiscali; invocata dalla ricorrente per sostenere la competenza di altra sede, ma non decisiva rispetto alla limitazione del sindacato da parte del terzo
art. 125, terzo comma, cod. proc. pen.
Norma civilistica/procedurale richiamata nel ricorso in relazione a questioni procedurali: la Corte non accoglie la contestazione motivazionale avanzata dal terzo
art. 309, 322 e 324 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione all'acquisizione di prove e alla regolarità dell'istruttoria; la Corte ritiene che il Tribunale del riesame abbia compiuto accertamenti idonei (escussione testi e analisi documentale)
art. 24 Costituzione
Richiamato dalla ricorrente (diritto alla difesa/giusto processo): la Corte non ritiene che vi sia stata violazione tale da giustificare l'accoglimento del ricorso
art. 125 e art. 321 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorso in ordine ai poteri del giudice e ai requisiti del sequestro; la Corte ribadisce che il terzo non può contestare i presupposti della misura, ma solo provare la propria titolarità e buona fede
art. 12 d.lgs. 74/2000
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente: la Corte utilizza orientamenti giurisprudenziali che limitano il sindacato del terzo sulla sussistenza dei presupposti della misura
art. 13 d.lgs. 74/2000
Norma sulla definizione agevolata della lite fiscale; la Corte dispone che l'effetto di tale definizione vada valutato dal giudice della cautela con valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione in questa sede
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il terzo proprietario dei beni sottoposti a sequestro preventivo non può in sede di appello o ricorso sindacare i presupposti e la motivazione del provvedimento cautelare adottato nei confronti dell'indagato; può invece limitarsi a provare la propria effettiva titolarità e l'assenza di un proprio contributo al reato.
- La competenza territoriale può essere rilevata d'ufficio, ma la sua eccezione non consente al terzo di trasformare il giudizio di restituzione in un sindacato pieno della fondatezza del sequestro: questioni di competenza e altre questioni di merito devono essere prospettate nei termini e nelle forme previste e, quando rilevanti, in sede appropriata.
- La mancanza di un documento (ad es. delega) invocato dal terzo richiede un'istruttoria sul punto; tuttavia, il giudice può ritenere convincenti elementi di fatto (escussione di testi, report bancari) che dimostrino l'operatività effettiva dell'indagato sui conti, rendendo irrilevante la sola intestazione formale.
- La definizione della lite fiscale e l'eventuale estinzione del reato sono fatti sopravvenuti che devono essere valutati dal giudice della cautela con accertamenti di merito; la Corte di legittimità non è competente a svolgere valutazioni di merito su tali profili nel procedimento di legittimità per inammissibilità.
- Se si è terzi e si richiede la restituzione di beni sequestrati, conviene concentrare il mezzo di impugnazione sulla prova della titolarità, sulla buona fede e sull'assenza di collegamento con il reato, evitando di strutturare il ricorso su vizi motivazionali o di merito che la giurisprudenza ritiene non sindacabili dal terzo.
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