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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10244/2020 del 29/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società impugnò l'avviso di accertamento relativo al 2001, con cui erano stati recuperati a tassazione IRAP e IVA maggiori ricavi non dichiarati, ricostruiti induttivamente. La controversia riguardava le rimanenze di un laboratorio artigiano di pietre preziose e di commercio al dettaglio di gioielleria, in connessione con la cessione dell'azienda e con la prospettata vendita straordinaria delle merci in giacenza a prezzi scontati. La Commissione tributaria provinciale di Ancona, con sentenza n. 233/01/2007, accolse parzialmente il ricorso e rideterminò i maggiori ricavi sulla base dell'elenco di valori e sconti comunicato al Comune. La Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza n. 38/07/12 pronunciata il 14 marzo 2012 e depositata il 28 marzo 2012, accolse invece l'appello dell'ufficio: ritenne che l'inventario delle rimanenze, pur vistato dalla Polizia municipale, non dimostrasse l'effettiva vendita straordinaria. Considerò inoltre l'omessa dichiarazione dei redditi per il 2001, l'indicazione nella situazione patrimoniale del 6 aprile 2001 di merci per Euro 132.729,53 pari alle rimanenze finali al 31 dicembre 2000, il mancato rinvenimento delle merci durante l'accesso, l'assenza di documenti comprovanti la vendita e di spiegazioni sulla destinazione dei beni, nonché l'ammissione dei soci che la liquidazione non era stata effettuata per dissidi interni. In Cassazione la società ha proposto due motivi. Con il primo, denunciando omessa motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha lamentato che la CTR non avesse considerato la precedente affermazione secondo cui l'ufficio avrebbe applicato due volte l'IVA sulla merce venduta e una percentuale di ricarico indebita. Con il secondo, invocando la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e un vizio motivazionale, ha contestato la prevalenza attribuita alle presunzioni dell'ufficio rispetto all'inventario attestato dalla Polizia municipale, da essa ritenuto assistito da fede privilegiata; ha inoltre contestato il ricarico dell'81,42%, calcolato sulla media degli anni precedenti, sostenendo che, essendo in liquidazione, avrebbe venduto i beni a prezzi di realizzo inferiori a quelli di mercato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la CTR, negando che fosse provata la vendita straordinaria delle giacenze, ha implicitamente disatteso anche la censura relativa al doppio computo dell'IVA e ha riconosciuto la legittimità della ricostruzione induttiva e del ricarico applicato dall'ufficio, pari all'81,42% e desunto dai ricavi medi dell'ultimo quadriennio. Anche il secondo motivo è infondato: la società non ha colto la ratio della decisione regionale, che considerava l'inventario inconferente rispetto alla ricostruzione induttiva dei ricavi derivanti dalla cessione di merci priva di documentazione di riscontro. Le ulteriori contestazioni sulla percentuale di ricarico e sui prezzi di realizzo prospettavano una diversa ricostruzione della vicenda fiscale e sollecitavano un riesame di merito non consentito in sede di legittimità. La società ricorrente è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 39 del D.P.R. n. 600/1973

    La ricorrente non ha focalizzato con precisione la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale, diversamente da quanto prospetta la società, ha affermato che l’inventario delle giacenze consegnato alla Polizia municipale era inconferente rispetto al tema del decidere, consistente nella ricostruzione induttiva, in assenza di dichiarazione dei redditi, dei ricavi derivanti dalla cessione della merce, quale attività priva della documentazione di riscontro.

    Nel caso esaminato, la ricostruzione induttiva dei ricavi è stata ritenuta legittima in presenza dell'omessa dichiarazione e dell'assenza di documentazione di riscontro della cessione delle merci; l'inventario prodotto non era pertinente a dimostrare i ricavi derivanti da tale attività.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Non è ravvisabile una carenza nel percorso argomentativo della sentenza impugnata che, in sostanza, disattendendo la tesi difensiva della società, secondo cui vi sarebbe stata una vendita straordinaria delle giacenze (il che, preme evidenziarlo, fa venire meno anche il fondamento della censura per la quale l’ufficio avrebbe computato due volte l’IVA), ha riconosciuto la legittimità sia della ricostruzione induttiva dei ricavi derivanti dalla vendita delle giacenze di magazzino compiuta dall’ufficio, sia della percentuale di ricarico applicata, desunta dai ricavi medi (81,42%), dell’ultimo quadriennio, ai quali la sentenza fa esplicito riferimento nella parte narrativa.

    La censura motivazionale non è fondata quando la sentenza d'appello espone una ratio incompatibile con la tesi difensiva e, così facendo, disattende anche le contestazioni che presuppongono l'accertamento dei fatti negati; non è necessario un autonomo esame di ogni argomento quando esso è superato dalla motivazione complessiva.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Da altro punto di vista, si rileva che, sotto l’egida del vizio di motivazione e dell’errore di diritto, si mira, in modo non consentito, a prospettare a questa Corte – alla quale è demandato esclusivamente il controllo di legalità della decisione – una versione della vicenda fiscale diversa da quella fatta propria dal giudice d’appello.

    Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o di sostituire a quella accolta dal giudice d'appello una diversa versione della vicenda; la Corte esercita un controllo di legalità della decisione.

Massime di principio

  • In assenza di dichiarazione dei redditi e di documentazione che riscontri la cessione delle merci, è legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi; un inventario delle giacenze non prova, di per sé, l'effettiva vendita dei beni né i ricavi conseguiti.
  • La contestazione di una duplicazione dell'IVA o di una percentuale di ricarico perde fondamento quando presuppone una vendita straordinaria che il giudice di merito ha ritenuto non provata, e la motivazione complessiva della decisione disattende tale premessa.
  • Il giudizio di cassazione non è sede per ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto o per sostituire alla ricostruzione del giudice d'appello una diversa versione della vicenda fiscale.

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