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Sentenza

Sentenza del 21/04/2017 n. 10110 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto due ricorsi per revocazione contro una precedente sentenza della Corte di Cassazione che aveva confermato il recupero di IRES, IRAP e IVA e delle relative sanzioni per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Ha denunciato un errore di fatto, sostenendo che la Corte avesse omesso o letto superficialmente una memoria difensiva nella quale era stata invocata la disciplina sopravvenuta del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, relativa alla deducibilità dei costi connessi ad attività illecite, e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso perché la società aveva già consumato il proprio diritto di impugnazione con il primo. Ha inoltre dichiarato inammissibili entrambi i motivi del ricorso principale, rilevando che l'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva su un fatto risultante dagli atti e non può riguardare l'interpretazione dei motivi, la lettura della memoria o la violazione di norme. La memoria era stata comunque menzionata nella sentenza e l'invocata disciplina sopravvenuta non avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere. Inoltre, la disciplina sui costi non deducibili non è applicabile all'IVA, per la quale resta esclusa la detrazione in presenza di meccanismi fraudolenti. La società è stata condannata alle spese processuali, liquidate in 7.000 euro oltre accessori, ed è stato dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 379 c.p.c.

    dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese

    A seguito della modifica applicabile alle udienze successive al 30 ottobre 2016, le difese orali successive all'intervento del pubblico ministero rendono non più prevista la presentazione di brevi osservazioni scritte.

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo in presenza di una svista percettiva relativa a un fatto oggettivamente risultante dagli atti, non per contestare l'interpretazione degli atti o l'applicazione delle norme.

  • D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, convertito dalla L. n. 44 del 2012

    La norma ha limitato l'indeducibilità ai costi e alle spese dei beni o servizi direttamente utilizzati per commettere delitti non colposi per i quali sia stata esercitata l'azione penale. La sua eventuale applicazione richiede comunque una verifica dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità dei costi e non comporta automaticamente la cessazione della materia del contendere.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Principio di consumazione del diritto di impugnazione

    Chi ha già proposto il ricorso principale non può proporre successivamente un altro ricorso per ripetere le medesime censure o aggiungerne di nuove; il secondo ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto non è un ulteriore grado di giudizio: non può essere utilizzata per contestare la valutazione giuridica, l'interpretazione dei motivi o il mancato accoglimento di una tesi normativa.
  • L'omessa o superficiale considerazione di una memoria difensiva rileva solo se si dimostra una reale svista percettiva e la decisività assoluta dell'atto, tale da imporre necessariamente una decisione diversa.
  • Una modifica normativa sopravvenuta sui costi deducibili può incidere sull'IRES, ma normalmente richiede un esame concreto dei requisiti dei costi e non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere.
  • La disciplina sulla deducibilità dei costi non si trasferisce automaticamente all'IVA: in presenza di operazioni fraudolente o soggettivamente od oggettivamente inesistenti, la detrazione dell'IVA può essere negata.
  • Dopo la proposizione del primo ricorso occorre concentrare tutte le censure ammissibili, perché un'impugnazione successiva della stessa decisione rischia di essere dichiarata inammissibile per consumazione del diritto di impugnazione.

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