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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11945/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto la sua istanza di declaratoria di nullità dell'ordine di esecuzione emesso dal Procuratore generale (10/04/2019) relativo a pena residua di 1 anno, 9 mesi e 28 giorni. Denunciava la nullità della notifica dell'ordine di esecuzione del 12/10/2022 (inizialmente notificata solo all'avv. Marco Di Michele; successivamente inviata all'avv. Angela Porcelli ma contenente ancora l'indicazione del solo avv. Di Michele) e sosteneva che la nuova istanza di sospensione dell'esecuzione proposta ai sensi della legge n.199/2010 e dell'art.656 c.p.p. non poteva essere dichiarata inammissibile poiché la disciplina della legge 199/2010 ha presupposti diversi e prescinde da valutazioni di meritevolezza proprie delle misure alternative tradizionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la notifica del 12/10/2022 sia stata validamente effettuata anche nei confronti dell'avv. Angela Porcelli e che, quindi, non sussista la nullità dedotta, posto che l'atto ha raggiunto il suo scopo informativo. Quanto alla sospensione dell'esecuzione, la Corte ha chiarito che, pur essendovi orientamenti che ammettono una ulteriore sospensione ex legge 199/2010 anche dopo una precedente sospensione ex art.656 c.p.p., non è ammissibile la rinnovazione della sospensione quando il condannato si è attivato e il Tribunale di sorveglianza ha già deciso rigettando la richiesta: la pronuncia del Tribunale di sorveglianza ha efficacia esecutiva e revoca immediata della sospensione (art.656, comma 8 c.p.p.) e non può essere rimesa in discussione dal pubblico ministero. Inoltre il Tribunale di sorveglianza, investito nella fase regolata dagli artt.656, commi 5 e ss., può direttamente applicare la detenzione domiciliare ai sensi della legge n.199/2010 ove ricorrano i requisiti, non essendovi spazio per una 'seconda' sospensione disposta dal PM. In conclusione il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato alle spese processuali (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Regola la sospensione dell'ordine di esecuzione e la fase davanti al Tribunale di sorveglianza; la pronuncia di rigetto resa dal Tribunale ha efficacia esecutiva e comporta la revoca immediata della sospensione (comma 8) e vi è divieto di disporre più volte la sospensione per la stessa condanna (comma 7).

  • legge 26 novembre 2010, n. 199 (art. 1 e ss.)

    "quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato"

    Introduce la possibilità di esecuzione della pena presso il domicilio per pene non superiori a 18 mesi; la disciplina stabilisce limiti negativi (condizioni ostative) e non richiede la valutazione di meritevolezza tipica delle ordinarie misure alternative; tuttavia, se il Tribunale di sorveglianza ha già deciso (rigettando) in sede di istanza ex art.656, quella valutazione di pericolosità è in gran parte assorbente rispetto alla successiva istanza ex legge 199/2010.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina ordinarie condizioni per la detenzione domiciliare; la legge 199/2010 può derogare ad alcune regole dell'art.47-ter purché compatibili (applicabilità condizionata).

  • art. 69-bis Ord. pen. (comma 5)

    Predispone strumenti istruttori per valutare l'idoneità del domicilio; la Corte indica che il Tribunale di sorveglianza, quando applica la legge 199/2010, può disporre supplementi istruttori ai sensi di questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente soccombente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa norma.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sul motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione); il ricorrente aveva dedotto violazioni riconducibili a tale articolo, ma la Corte le ha ritenute infondate.

Massime di principio

  • Una notifica formale viziata nei dati (p.es. indicazione di un solo difensore) può essere considerata valida se l'atto è comunque pervenuto e ha raggiunto lo scopo informativo (mancanza di pregiudizio concreto).
  • Se il condannato ha beneficiato di una sospensione ex art.656 c.p.p. e poi ha proposto istanze che sono state esaminate e rigettate dal Tribunale di sorveglianza, quella pronuncia ha efficacia esecutiva e impedisce al Pubblico ministero di disporre una 'seconda' sospensione per la stessa condanna; la fase è quindi preclusa alla ricomposizione procedimentale.
  • La legge n.199/2010 consente l'esecuzione della pena presso il domicilio anche senza la valutazione di meritevolezza tipica delle misure alternative, ma la valutazione sulla pericolosità e idoneità del domicilio può risultare sostanzialmente assorbita se il Tribunale di sorveglianza ha già motivatamente rigettato analoghe richieste.
  • Quando il Tribunale di sorveglianza è stato investito nell'ambito dell'art.656 e ha già deciso, esso può direttamente applicare la detenzione domiciliare ai sensi della legge 199/2010 (anche disponendo supplemento istruttorio), senza necessità di una nuova sospensione disposta dal PM.
  • In casi simili, il difensore che rileva vizi di notifica dovrebbe dimostrare il pregiudizio concreto o l'assenza di effettiva conoscenza; altrimenti la censura rischia di essere ritenuta inammissibile o infondata.

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