Cassazione Civile, Ordinanza n. 03773/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto in opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 un indennizzo di euro 1.600,00 per l'irragionevole durata di un giudizio civile iniziato nel 1993 e definito in cassazione nel 2019. La Corte d'appello aveva però stimato come non ragionevole solo una parte del tempo complessivo, escludendo l'intero primo grado perché la società era rimasta contumace, detraendo inoltre il periodo di rinvio richiesto dalla stessa parte nel giudizio di appello e sottraendo dal computo anche gli intervalli tra la pubblicazione delle sentenze e la proposizione delle impugnazioni. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001 per l'erronea applicazione della presunzione legale di insussistenza del pregiudizio in caso di contumacia; 2) violazione dell'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 per avere sottratto l'intero primo grado, nonostante il processo fosse già irragionevolmente lungo al momento in cui la parte si era poi costituita; 3) violazione dell'art. 2, comma 2, L. n. 89/2001 e dell'art. 175 c.p.c. per avere escluso dal danno indennizzabile il periodo di rinvio richiesto dalla parte senza considerare l'incidenza dell'inefficienza organizzativa del servizio giudiziario; 4) violazione dell'art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001 per la duplicazione della sottrazione degli intervalli tra sentenza e proposizione delle impugnazioni; 5) violazione delle norme sulle spese processuali per l'illegittima esclusione della fase istruttoria nella liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta l'applicazione della presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio in caso di contumacia ex art. 2, comma 2-sexies, lett. b), L. n. 89/2001, e ha dichiarato assorbito il quinto motivo sulle spese. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, affermando che: quando la parte si costituisce solo in un momento successivo, in un processo che aveva già superato il termine ragionevole, il diritto all'equa riparazione sussiste per l'ulteriore durata del procedimento; i rinvii richiesti dalla parte vanno valutati senza trascurare l'eventuale incidenza dell'organizzazione giudiziaria sulla dilazione; e non possono essere sottratti due volte gli intervalli tra sentenza e impugnazione, né calcolati in detrazione periodi anteriori al dies a quo individuato per la maturazione del diritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. b), L. n. 89/2001
Introduce una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo in caso di contumacia, incidendo sul riparto dell'onere della prova e non eliminando il diritto all'equa riparazione.
art. 2, commi 2-bis e 2-ter, L. n. 89/2001
Il diritto all'equa riparazione matura quando il processo ha già superato il termine ragionevole; se la parte si costituisce solo dopo tale superamento, ha diritto all'indennizzo per la durata ulteriore del procedimento.
art. 2, comma 2, L. n. 89/2001
Ai fini dell'equa riparazione rilevano anche i ritardi imputabili alle parti, ma il giudice deve considerare se la dilazione sia dipesa anche da ragioni organizzative dell'amministrazione giudiziaria.
art. 2, comma 2-quater, L. n. 89/2001
Gli intervalli tra il dies a quo per proporre impugnazione e la proposizione della stessa non possono essere computati due volte o detratto in modo duplicativo.
art. 5-ter L. n. 89/2001
Regola l'opposizione avverso il decreto in materia di equa riparazione.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Norma sul rito camerale in Cassazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma che disciplina la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L'allegazione di fatti nuovi o non specificamente localizzati negli atti di merito non è scrutinabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il giudizio sull'esistenza e sufficienza della prova contraria alla presunzione di cui all'art. 2, comma 2-sexies, è apprezzamento di fatto sindacabile nei limiti del vizio motivazionale.
art. 91 c.p.c.
Regola la condanna alle spese di lite.
art. 4, d.m. n. 55 del 2014
Rileva per la liquidazione dei compensi professionali, inclusa la fase istruttoria.
art. 6, par. 1, CEDU
Parametro convenzionale sul termine ragionevole del processo.
art. 111 Cost.
Parametro costituzionale richiamato a sostegno del principio di ragionevole durata del processo.
art. 117 Cost.
Parametro costituzionale che consente il richiamo alla CEDU e al principio di ragionevole durata.
art. 175 c.p.c.
Richiamato in relazione alla gestione del processo e alla dilazione dei rinvii.
Massime di principio
- La contumacia della parte nel processo presupposto non esclude il diritto all'equa riparazione, ma dopo la riforma del 2015 opera una presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio, superabile con prova contraria.
- Quando la parte si costituisce solo dopo che il processo ha già superato il termine ragionevole, il diritto all'indennizzo spetta per la durata successiva a tale momento, poiché l'irragionevole durata è già maturata.
- Nel calcolo dell'equa riparazione i rinvii richiesti dalla parte possono incidere sulla durata indennizzabile, ma il giudice deve verificare se la dilazione sia stata aggravata da ragioni organizzative imputabili all'ufficio giudiziario.
- Gli intervalli tra la sentenza e la proposizione dell'impugnazione non possono essere sottratti due volte dal computo della durata irragionevole, né detratte voci temporalmente anteriori al dies a quo da cui decorre il diritto dell'interessato.
- Le valutazioni sulla prova contraria alle presunzioni legali in materia di equa riparazione appartengono al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
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