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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15242/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una sequenza di operazioni societarie: costituzione di due società, conferimento in esse di rami d’azienda e successiva cessione delle partecipazioni sociali tra società del gruppo. L’Ufficio ha riqualificato l’insieme degli atti come cessione di azienda, recuperando imposta di registro, ipotecaria e catastale. La contribuente ha impugnato gli avvisi, ma i giudici di merito li hanno respinti ritenendo corretta la riqualificazione unitaria ex art. 20 d.P.R. 131/1986. In cassazione sono stati dedotti quattro motivi: (1) violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986 e delle norme antielusive richiamate, per avere la CTR attribuito natura antielusiva alla norma e considerato l’intera sequenza come sorretta da un’unica causa; (2) violazione dell’art. 20 d.P.R. 131/1986 per contrasto con la direttiva UE 2008/7/CE sulle imposte indirette sulla raccolta di capitali; (3) violazione dell’art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l’eccezione sull’inapplicabilità della disciplina antielusiva e sul mancato contraddittorio preventivo non fosse nuova e potesse essere rilevata d’ufficio; (4) nullità della sentenza per omessa pronuncia e difetto totale di motivazione sulla censura relativa al preventivo contraddittorio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in materia di imposta di registro, l’art. 20 d.P.R. 131/1986, come risultante dalle modifiche del 2017 e dalla legge di interpretazione autentica del 2018, impone di interpretare l’atto presentato alla registrazione sulla base del solo contenuto dell’atto medesimo, senza ricorrere ad atti collegati o elementi extratestuali; pertanto l’Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico risultante dal singolo atto. Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso della contribuente contro gli avvisi di liquidazione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per l’evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. n. 131/1986

    "l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali"

    La norma va applicata in modo testuale, considerando il solo atto presentato alla registrazione e non la complessiva sequenza negoziale ricostruita mediante elementi esterni; l’Amministrazione non può riqualificare l’operazione oltre lo schema negoziale tipico risultante dall’atto.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato dalla ricorrente per escludere l’applicabilità del sindacato antielusivo alla fattispecie, ma la Corte non fonda la decisione su tale norma.

  • art. 173 T.U.I.R.

    È richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo, ma non assume ruolo decisivo nella ratio decidendi.

  • art. 176 T.U.I.R.

    È richiamato per sostenere che il legislatore abbia sottratto certe operazioni al sindacato antielusivo di cui all’art. 37-bis d.P.R. 600/1973, ma la Corte non si sofferma sul punto come base decisoria.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È invocato per sostenere che l’eccezione relativa al contraddittorio preventivo non fosse nuova e potesse essere esaminata; non è la ratio decisiva della pronuncia.

  • artt. 36, comma 2, n. 4, e 61 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati a sostegno della censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia/difetto di motivazione.

  • artt. 112 e 132 c.p.c.

    Richiamati a sostegno della censura di omessa pronuncia e carenza motivazionale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per denunciare la carenza di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • Direttiva 2008/7/CE

    È richiamata dalla ricorrente per sostenere che una lettura dell’art. 20 idonea a equiparare conferimento e successiva cessione di quote alla cessione di azienda contrasterebbe con il divieto di imposizioni indirette su talune operazioni di raccolta di capitali.

  • art. 5 Direttiva 2008/7/CE

    È invocato come norma europea che vieta di assoggettare ad imposizione indiretta alcune operazioni di riorganizzazione/capitalizzazione tra società di capitali.

  • art. 1, comma 87, L. n. 205/2017

    È richiamato come novella dell’art. 20 d.P.R. 131/1986, che chiarisce l’interpretazione testuale dell’atto presentato alla registrazione.

  • art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018

    È richiamato come norma di interpretazione autentica dell’art. 20 d.P.R. 131/1986.

  • artt. 3 e 53 Cost.

    Richiamati nella parte dedicata alla giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità dell’art. 20 come novellato.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, l’interpretazione dell’atto va compiuta sulla base del solo contenuto dell’atto presentato alla registrazione, senza considerare atti collegati o elementi extratestuali, salvo diversa previsione di legge.
  • L’Amministrazione finanziaria non può riqualificare un’operazione economica oltre lo schema negoziale tipico risultante dal singolo atto registrato, utilizzando il solo art. 20 d.P.R. 131/1986 per ricostruire una causa unitaria dell’intera sequenza negoziale.
  • La legge di interpretazione autentica dell’art. 20 conferma un criterio di lettura testuale della registrazione, con conseguente limite alla ricostruzione antielusiva basata su collegamenti negoziali esterni al documento.
  • Quando la questione interpretativa è già stata chiarita dalle pronunce della Corte costituzionale e il ricorso investe una fattispecie regolata dal nuovo testo dell’art. 20, il giudice di legittimità può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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