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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08445/2025 del 31/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (controparte)

La controversia

Il soggetto istante ha proposto, nell’ambito dello stesso procedimento, un’istanza ex art. 391-bis c.p.c. per la revoca di un’ordinanza della Corte di cassazione e un ricorso per revocazione ex art. 391-bis-ter c.p.c. avverso la stessa ordinanza e quella successiva di correzione. La doglianza principale riguardava: a) un asserito errore di fatto nell’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il regolamento di competenza, per non avere percepito la natura decisoria dei decreti del Tribunale di Lecce sulla competenza; b) un ulteriore errore di fatto nell’ordinanza di correzione, perché avrebbe dato atto della qualità di controricorrente dell’avvocato che, secondo il ricorrente, non era stato destinatario della notificazione del regolamento di competenza e quindi non sarebbe stato legittimato a partecipare al giudizio né a chiedere la condanna alle spese con distrazione a proprio favore. La Corte ha rilevato preliminarmente che il ricorso per revocazione era stato depositato nel fascicolo ma non iscritto a ruolo, con conseguente non luogo a provvedere; quanto all’istanza di correzione, ha ritenuto che non sussistesse alcun errore materiale emendabile, poiché l’avvocato non notificato era comunque legittimato a intervenire nel regolamento di competenza mediante memoria e a chiedere le spese. In via interpretativa la Corte ha chiarito che il regolamento di competenza segue il principio generale di partecipazione al giudizio di impugnazione e che l’art. 47 c.p.c. va letto nel senso di consentire anche alle parti non notificate, ma non aderenti, di interloquire mediante memoria scritta.

La decisione

La Corte ha dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso per revocazione perché depositato nel fascicolo senza iscrizione a ruolo; ha inoltre dichiarato inammissibile l’istanza di correzione, ritenendo insussistente un errore materiale da emendare. Ha escluso che vi fosse un vizio nell’ordinanza correttiva, affermando che la parte non notificata del regolamento di competenza era comunque legittimata a depositare memoria e a chiedere le spese. Non è stata liquidata alcuna spesa nel procedimento di correzione, perché manca una situazione di soccombenza in un procedimento di natura sostanzialmente amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio azionato per la revocazione delle ordinanze della Corte; nel caso concreto il ricorso è stato depositato ma non iscritto a ruolo, con conseguente non luogo a provvedere.

  • art. 391-bis-ter c.p.c.

    È richiamato come base del ricorso per revocazione proposto contro l’ordinanza correttiva e contro quella precedente.

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    Dal 1° gennaio 2023 il deposito degli atti processuali e dei documenti davanti alla Corte di cassazione, compresa la nota di iscrizione a ruolo, deve avvenire esclusivamente in modalità telematiche, salvo eccezioni.

  • art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022

    Rende applicabile la disciplina del deposito telematico ai procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 323 c.p.c.

    La revocazione è richiamata come mezzo di impugnazione.

  • art. 47 c.p.c.

    Il ricorso per regolamento di competenza deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro trenta giorni; la Corte ne ricava che la mancata notifica non esclude comunque la possibilità della parte di interloquire con memoria.

  • art. 47 c.p.c.

    La Corte interpreta la disciplina nel senso che le parti non notificate ma non aderenti possono depositare note scritte e documenti, e comunque partecipare con memoria al fine di interloquire sul regolamento di competenza.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato a sostegno del principio di unitarietà e unicità dell’accertamento processuale e della necessità di partecipazione delle parti all’impugnazione nei casi di cause inscindibili.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato analogamente in tema di notificazione dell’impugnazione nelle cause scindibili.

  • art. 287 c.p.c.

    È citato insieme agli artt. 288 e 391-bis c.p.c. per affermare la natura sostanzialmente amministrativa del procedimento di correzione degli errori materiali.

  • art. 288 c.p.c.

    È richiamato per la disciplina della correzione degli errori materiali.

  • art. 91 c.p.c.

    Non è configurabile soccombenza nel procedimento di correzione degli errori materiali, quindi non si liquidano spese.

  • art. 96 comma 3 c.p.c.

    Richiamato come base della condanna al risarcimento del danno inflitta nel precedente procedimento di regolamento di competenza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di regolamento di competenza, la mancata notificazione dell’istanza a una parte non aderente non esclude di per sé la sua legittimazione a interloquire nel giudizio mediante memoria o note scritte, se la disciplina processuale lo consente.
  • La correzione dell’errore materiale è ammissibile solo quando vi sia una divergenza tra la manifestazione formale della volontà del giudice e il reale contenuto della decisione; non può essere utilizzata per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o processuali della Corte.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non comporta, di regola, una pronuncia di soccombenza con liquidazione delle spese.
  • Nel sistema del processo civile telematico davanti alla Corte di cassazione, il deposito della nota di iscrizione a ruolo e degli atti da parte dei difensori deve avvenire con modalità telematiche, e la mancata iscrizione a ruolo può impedire la trattazione del ricorso per revocazione.
  • Il regolamento di competenza, come ogni impugnazione, è governato dal principio di partecipazione delle parti al giudizio e dall’esigenza di unitarietà dell’accertamento processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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