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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7136/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 13/02/2023 sostenendo violazione dell'art. 521 c.p.p.: in sede d'appello sarebbe avvenuta una confusione tra la qualificazione della rapina semplice e l'aggravante prevista dall'art. 628 c.p., con la rilevazione della partecipazione di una persona sconosciuta alla rapina. Tale circostanza, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto comportare la contestazione dell'aggravante e la competenza del Tribunale collegiale (non del giudice monocratico), nonché violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Tuttavia, in appello il ricorrente aveva dedotto solo doglianze circa l'eccessiva onerosità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza, perciò la Corte ha ritenuto che la questione sulla qualificazione del reato e sulla violazione dell'art. 521 c.p.p. non fosse stata devoluta al giudice d'appello e non potesse essere sollevata in cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo non consentito (violazione dell'art. 609, comma 2, c.p.p. e principio della devoluzione): la questione relativa alla qualificazione del reato e alla composizione del giudice non era stata portata avanti in appello e quindi non poteva essere dedotta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla concorso di reati o concorso di persone nella responsabilità; citata per inquadrare la riedeterminazione della pena in base ai reati ascritti.

  • art. 628 cod. pen.

    Prevede l'aggravante rilevante per la rapina (concorrente di persone nel reato); nel ricorso si allegava che tale aggravante era stata in sostanza applicata senza specifica contestazione, con implicazioni di competenza.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza e composizione del giudice quando ricorrono aggravanti che determinano la competenza del giudice collegiale; il ricorrente asseriva la sua violazione perché la Corte d'appello avrebbe in pratica trattato come aggravata una rapina non specificamente contestata come tale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti di motivazione (il ricorso esponeva il motivo nei limiti strettamente necessari per la motivazione), non incisivo sul merito della questione di devoluzione.

  • art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'inammissibilità: impedisce di dedurre in cassazione questioni non devolute al giudice d'appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o impossibili da proporre anteriormente.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state devolute al giudice d'appello: se in appello il difensore ha limitato le doglianze a determinate materie (es. pena ed attenuanti), altre questioni rilevabili solo in cassazione sono generalmente inammissibili salvo eccezioni.
  • Se si contesta la qualificazione del reato (es. semplice vs aggravata) o la relativa aggravante che incide sulla competenza del giudice, tale questione deve essere tempestivamente e specificamente dedotta nel corso del giudizio di merito (tribunale o appello) per non perdere la devoluzione.
  • Il principio di correlazione tra accusa e sentenza richiede che elementi aggravanti che modificano la fattispecie siano specificamente contestati dall'accusa: l'eventuale applicazione di un'aggravante senza contestazione può costituire vizio, ma per ottenere un rimedio occorre averlo tempestivamente eccepito.
  • Sono ammissibili in cassazione solo le questioni non devolute che siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile proporre prima; questioni diverse non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • In situazioni analoghe, per evitare l'inammissibilità è consigliabile articolare fin dall'appello tutti i motivi di impugnazione rilevanti (compresi quelli di qualificazione del reato e di competenza), oppure chiedere esplicitamente la declaratoria di rilevabilità d'ufficio quando ricorrono profili di nullità o di ordine pubblico.

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