Cassazione Penale, Sentenza n. 7136/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze del 13/02/2023 sostenendo violazione dell'art. 521 c.p.p.: in sede d'appello sarebbe avvenuta una confusione tra la qualificazione della rapina semplice e l'aggravante prevista dall'art. 628 c.p., con la rilevazione della partecipazione di una persona sconosciuta alla rapina. Tale circostanza, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto comportare la contestazione dell'aggravante e la competenza del Tribunale collegiale (non del giudice monocratico), nonché violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Tuttavia, in appello il ricorrente aveva dedotto solo doglianze circa l'eccessiva onerosità della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti in regime di prevalenza, perciò la Corte ha ritenuto che la questione sulla qualificazione del reato e sulla violazione dell'art. 521 c.p.p. non fosse stata devoluta al giudice d'appello e non potesse essere sollevata in cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivo non consentito (violazione dell'art. 609, comma 2, c.p.p. e principio della devoluzione): la questione relativa alla qualificazione del reato e alla composizione del giudice non era stata portata avanti in appello e quindi non poteva essere dedotta in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla concorso di reati o concorso di persone nella responsabilità; citata per inquadrare la riedeterminazione della pena in base ai reati ascritti.
art. 628 cod. pen.
Prevede l'aggravante rilevante per la rapina (concorrente di persone nel reato); nel ricorso si allegava che tale aggravante era stata in sostanza applicata senza specifica contestazione, con implicazioni di competenza.
art. 521 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza e composizione del giudice quando ricorrono aggravanti che determinano la competenza del giudice collegiale; il ricorrente asseriva la sua violazione perché la Corte d'appello avrebbe in pratica trattato come aggravata una rapina non specificamente contestata come tale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di motivazione (il ricorso esponeva il motivo nei limiti strettamente necessari per la motivazione), non incisivo sul merito della questione di devoluzione.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'inammissibilità: impedisce di dedurre in cassazione questioni non devolute al giudice d'appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o impossibili da proporre anteriormente.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere sollevate questioni che non siano state devolute al giudice d'appello: se in appello il difensore ha limitato le doglianze a determinate materie (es. pena ed attenuanti), altre questioni rilevabili solo in cassazione sono generalmente inammissibili salvo eccezioni.
- Se si contesta la qualificazione del reato (es. semplice vs aggravata) o la relativa aggravante che incide sulla competenza del giudice, tale questione deve essere tempestivamente e specificamente dedotta nel corso del giudizio di merito (tribunale o appello) per non perdere la devoluzione.
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza richiede che elementi aggravanti che modificano la fattispecie siano specificamente contestati dall'accusa: l'eventuale applicazione di un'aggravante senza contestazione può costituire vizio, ma per ottenere un rimedio occorre averlo tempestivamente eccepito.
- Sono ammissibili in cassazione solo le questioni non devolute che siano rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile proporre prima; questioni diverse non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- In situazioni analoghe, per evitare l'inammissibilità è consigliabile articolare fin dall'appello tutti i motivi di impugnazione rilevanti (compresi quelli di qualificazione del reato e di competenza), oppure chiedere esplicitamente la declaratoria di rilevabilità d'ufficio quando ricorrono profili di nullità o di ordine pubblico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7029/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7129/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7130/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7131/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7132/2024 del 16/02/2024
- Sentenza penale · 16 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7133/2024 del 16/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →