Sentenza n. 790/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 451/2024 emesso dal Tribunale di Rimini in data 04/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 451/2024 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini il 4 novembre 2024 e munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 23 dicembre 2024. Il decreto era stato notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, ordinando al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto e comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 300 euro per spese di giudizio, oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del titolo e di adottare le misure necessarie in caso di inadempimento.
art. 647 c.p.c.
Il decreto di esecutorietà rende il decreto ingiuntivo idoneo a costituire titolo esecutivo utilizzabile per il giudizio di ottemperanza.
termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni
La notificazione del decreto ingiuntivo è stata effettuata anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio prima dell'esecuzione; il TAR ha ritenuto integrato il presupposto temporale dell'azione a fronte della perdurante inerzia ministeriale.
Massime di principio
- Un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una pubblica amministrazione e munito del decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. può costituire il titolo per il giudizio di ottemperanza, purché sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
- La perdurante mancata esecuzione da parte di una pubblica amministrazione di un decreto ingiuntivo esecutivo giustifica l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine prefissato, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in sostituzione dell'amministrazione inadempiente decorso inutilmente il termine assegnato.
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