Cassazione Penale, Sentenza n. 42294/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado ritenendo integrato il reato di cui all'art. 44, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (edificazione in totale assenza o totale difformità dal titolo). Essi sostenevano, in sintesi, che, riconosciuta l'insussistenza del vincolo paesaggistico, la Corte avrebbe dovuto verificare se sussistesse la totale difformità delle opere rispetto al permesso di costruire e se tale difformità fosse stata rituale oggetto di contestazione; che andava applicato l'art. 32 del d.P.R. n. 380/2001 in tema di variazioni essenziali (mutamento di destinazione d'uso, aumento di cubatura o superficie di solaio, modifiche sostanziali dei parametri urbanistici, variazioni antisismiche); che doveva essere considerata la presenza di permessi in sanatoria e di autorizzazioni autonome per la rimozione di difformità rilevanti; e che, alla luce di ciò, la fattispecie avrebbe potuto rientrare nella lett. a) dell'art. 44 con esclusione della demolizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Ha ritenuto che il fatto risaliva al 14/09/2015 e che il termine quinquennale di prescrizione previsto dagli artt. 157, comma 1 e 161, comma 2 c.p. era già decorso alla data della sentenza impugnata (14/06/2021), considerando irrilevante la sospensione cosiddetta "Covid" alla luce della giurisprudenza di legittimità e della Corte costituzionale. Ha inoltre precisato che non sussistono i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito ex art. 129, comma 2 c.p.p., e, conseguentemente all'estinzione del reato, ha revocato l'ordine di demolizione.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico dell'edilizia
art. 44, lett. b) ; art. 32
La Corte territoriale aveva ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 44 lett. b) (edificazione in totale assenza o totale difformità dal titolo). I ricorrenti avevano invocato l'applicazione dell'art. 32 (variazioni essenziali) per verificare possibili ipotesi alternative di difformità non integranti la totale difformità.
Codice penale
art. 157, comma 1; art. 161, comma 2
Rinvio alle norme sulla prescrizione: il termine quinquennale era decorso al momento della decisione impugnata, determinando l'estinzione del reato.
Disp. att. cod. proc. pen.
art. 165-bis, comma 1, lett. c)
Rilevanza delle indicazioni fornite dall'Ufficio incaricato dell'esame preliminare e della Corte territoriale ai fini della valutazione della prescrizione.
Codice di procedura penale
Richiamata la disciplina sulla pronuncia di assoluzione di merito: la Cassazione ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per pronunciarsi nel merito con assoluzione, perché non era evidente l'assenza di responsabilità.
Giurisprudenza e pronunce costituzionali citate
Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020 (Sanna); Corte cost. n. 140 del 2021
Tali pronunce sono state richiamate per escludere la rilevanza della sospensione cosiddetta "Covid" nella sospensione del termine di prescrizione nel caso concreto e per chiarire il computo dei termini di prescrizione.
Massime di principio
- Se, alla data della sentenza impugnata, il termine di prescrizione del reato è già decorso, la Cassazione annulla senza rinvio per estinzione del reato.
- L'annullamento per prescrizione comporta la revoca degli effetti penali accessori collegati (es. ordine di demolizione) disposti nella sentenza annullata, perché il reato è estinto.
- La sospensione della prescrizione disposta tardivamente o la sospensione per eventi straordinari (es. misure Covid) può risultare irrilevante se, applicando la giurisprudenza consolidata, il termine si era già estinto prima della sospensione.
- L'annullamento per prescrizione non equivale ad assoluzione di merito: la Corte può ritenere che non sussistano i presupposti per pronunciare un'assoluzione ex art. 129 c.p.p. quando non è evidente l'assenza di responsabilità.
- In controversie edilizie, questioni complesse relative a difformità, permessi in sanatoria e variazioni essenziali vanno valutate nel merito, ma la valutazione può restare inattuabile se il reato è estinto per prescrizione, determinando l'interruzione del giudizio di merito penale.
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