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Sentenza

Sentenza n. 8629/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di appuntamento per il visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere celermente l'iter procedimentale, con l'adozione di un provvedimento espresso;

Giustizia amministrativa202601068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta, presentata nel gennaio 2026, di attivazione del procedimento e fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato, dopo aver ottenuto il nulla osta al lavoro. Ha invocato il decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. Il Ministero resistente ha eccepito il decorso del termine di validità del nulla osta al lavoro subordinato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'inerzia protratta oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. Ha rilevato che il ricorrente aveva chiesto l'appuntamento già nel gennaio 2026 e che il tempo trascorso dall'introduzione del d.l. n. 145/2024 impediva che la sospensione ivi prevista potesse protrarsi ulteriormente, imponendo all'amministrazione competente di definire la posizione entro un termine ragionevole. Il TAR ha inoltre precisato che l'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato anche quando ritenga prognosticamente negativo l'esito della domanda; il giudice non ha quindi imposto il rilascio del visto, ma la convocazione e la conclusione dell'iter. Il Ministero è stato condannato a convocare il ricorrente entro 90 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Le spese sono state compensate in ragione dell'elevato numero di richieste gravanti sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio; il suo accoglimento richiede l'esistenza di un obbligo di provvedere e l'inerzia dell'amministrazione oltre il termine di conclusione del procedimento.

  • art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999

    È richiamato quale termine per la definizione del procedimento relativo alla richiesta di visto per lavoro subordinato.

  • d.l. n. 145/2024

    La sospensione prevista dal decreto non può protrarsi indefinitamente; decorso un tempo ragionevole, l'amministrazione competente deve definire la procedura.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando sussistono un obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento e un'inerzia protratta oltre il termine previsto per la sua definizione.
  • La sospensione procedimentale prevista dalla legge non può protrarsi indefinitamente: trascorso un termine ragionevole, l'amministrazione deve sciogliere la sospensione e definire il procedimento.
  • Anche quando ritenga negativo l'esito prevedibile del procedimento, l'amministrazione resta tenuta a pronunciarsi espressamente e motivatamente; la prognosi sfavorevole non legittima il silenzio.
  • Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all'amministrazione di convocare l'interessato e concludere l'iter procedimentale entro un termine assegnato, senza sostituirsi all'amministrazione nella decisione sul rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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