Ordinanza n. 58/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Comune di L''Aquila, in persona del Dirigente del Settore Ricostruzione Privata, n. 8 dell''11.1.2018, notificato il 19.1.2018, con cui è stato disposto il diniego in relazione alla domanda di permesso di costruire in sanatoria, prot. n. 100407, del 10.10.2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo a un intervento edilizio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dirigenziale del Comune dell'Aquila che ha negato una domanda di permesso di costruire in sanatoria. Nel corso del giudizio il TAR, con precedente ordinanza collegiale, aveva richiesto all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, e specificamente al Settore Subdistrettuale per l'Abruzzo, la produzione di documentazione e informazioni utili alla decisione. Poiché l'incombente non risultava ancora eseguito, il Collegio ha ritenuto necessario rinnovare la comunicazione della precedente ordinanza e della presente, assegnando un nuovo termine per l'adempimento. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha disposto un nuovo adempimento istruttorio a carico dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, per il tramite del Settore Subdistrettuale per l'Abruzzo, ordinando di fornire entro sessanta giorni dalla comunicazione le informazioni già richieste con l'ordinanza collegiale n. 41/2024. Ha precisato che le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Le parti costituite sono state invitate a rappresentare, ove disponibili, gli eventuali esiti del procedimento, in applicazione del principio di leale cooperazione e per favorire la ragionevole durata del processo. Ogni ulteriore determinazione ordinatoria è stata riservata all'esito dell'istruttoria. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti e all'Autorità di Bacino.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, c.p.a.
principio della leale cooperazione
Il giudice richiama il dovere di leale cooperazione delle parti per acquisire gli elementi utili alla decisione e concorrere alla ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Quando un incombente istruttorio disposto dal giudice amministrativo non risulta adempiuto, il giudice può rinnovare la comunicazione dell'ordinanza istruttoria e assegnare all'autorità interessata un nuovo termine per la produzione delle informazioni o della documentazione necessaria.
- Nel processo amministrativo, le parti costituite possono essere invitate a fornire direttamente informazioni o documenti di cui dispongano, in attuazione del principio di leale cooperazione e per evitare ritardi nella definizione del giudizio.
- Le comunicazioni relative agli adempimenti istruttori possono essere espressamente assoggettate dal giudice alle forme del processo amministrativo telematico.
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