Sentenza n. 1060/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento della Scheda Valutativa - Documento Caratteristico n. d’ordine-OMISSIS- relativa al servizio prestato dal ricorrente per il periodo dal -OMISSIS- consegnata per presa conoscenza e visione in data-OMISSIS-, con la qualifica di ‘-OMISSIS-’; Nonché tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa/documento caratteristico relativo al servizio prestato dal militare in un determinato periodo, con giudizio finale di "superiore alla media"
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa relativa al periodo nel quale aveva svolto un nuovo e più complesso incarico presso un’Aliquota Operativa dell’Arma dei Carabinieri. Ha dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 688, 692 e 693 del d.P.R. 90/2010, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza. In particolare, ha contestato il peggioramento del giudizio rispetto alle precedenti valutazioni, nelle quali aveva ottenuto giudizi più favorevoli, sostenendo che la valutazione non fosse adeguatamente giustificata e risultasse incoerente rispetto al precedente andamento professionale. L’Amministrazione ha eccepito la natura tecnico-discrezionale dei giudizi caratteristici e la linearità della motivazione della scheda. Dal testo emerge che i valutatori avevano espresso un giudizio comunque ampiamente positivo, rilevando tuttavia una lieve flessione in relazione alle difficoltà incontrate nello svolgimento del nuovo incarico, alla limitata esperienza rispetto a specifici fenomeni criminali e ad alcune imprecisioni contenute in relazioni di servizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha rilevato che le schede valutative del personale militare esprimono giudizi annuali, o comunque riferiti a specifici periodi di servizio, fondati su modelli standardizzati con voci sintetiche e su un giudizio finale complessivo. Il richiamo alle voci valutative e la motivazione finale, adeguatamente argomentata nel caso concreto, soddisfano l’obbligo motivazionale proprio di tale tipologia di atto. I giudizi caratteristici sono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di profili immediatamente rilevabili di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione o procedere a comparazioni con giudizi relativi ad altri periodi. Nel caso concreto, il passaggio dal giudizio di "eccellente" a quello di "superiore alla media" non è stato ritenuto manifestamente illogico, poiché il nuovo incarico, più complesso e caratterizzato da problematiche professionali non precedentemente affrontate, giustificava una diversa valutazione. Le relazioni dei valutatori evidenziavano inoltre specifici elementi di flessione, tra cui imprecisioni nell’individuazione di dati e nell’inquadramento di alcuni eventi. La fisiologica autonomia delle valutazioni annuali impedisce di considerare il precedente giudizio favorevole come vincolante o idoneo a fondare un affidamento alla sua conservazione. La variazione dei punteggi e il peggioramento contestuale di più parametri non sono, di per sé, sintomatici di contraddittorietà, poiché le qualità personali e professionali possono manifestarsi diversamente nel tempo e la valutazione riguarda la capacità concreta di utilizzarle nello specifico arco temporale. Il TAR ha quindi escluso il difetto di istruttoria, l’insufficienza motivazionale e l’eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza, ritenendo precluso ogni ulteriore sindacato sul merito della valutazione tecnico-discrezionale.
Norme richiamate
artt. 688, 692 e 693 d.P.R. 90/2010
Le disposizioni sono richiamate dal ricorrente a fondamento delle censure relative alla formazione e alla motivazione della documentazione caratteristica; il TAR non ne ravvisa la violazione nel caso concreto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato nel dispositivo quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato nel dispositivo, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- I giudizi espressi mediante schede valutative sul personale militare costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo quando emergano immediatamente profili di arbitrarietà, irrazionalità, illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti, sulla base di allegazioni adeguatamente provate.
- Nei giudizi caratteristici standardizzati, le voci sintetiche e il giudizio finale complessivo, purché coerenti tra loro e adeguatamente riferiti al periodo valutato, sono idonei a soddisfare l’obbligo di motivazione senza necessità di una rendicontazione analitica di ogni episodio del servizio.
- La variazione peggiorativa del giudizio rispetto a precedenti periodi non integra di per sé contraddittorietà o eccesso di potere, poiché ciascuna valutazione è autonoma e deve riferirsi alle concrete modalità di svolgimento del servizio nel periodo considerato; il precedente giudizio favorevole non fonda un affidamento alla conservazione del medesimo livello valutativo.
- Il mutamento o la maggiore complessità dell’incarico possono giustificare una diversa valutazione del militare, anche in presenza di precedenti giudizi eccellenti, qualora la scheda colleghi logicamente la flessione rilevata alle difficoltà e alle specifiche caratteristiche del nuovo servizio.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale dell’Amministrazione quando il giudizio caratteristico risulti coerente, motivato e privo di manifeste distorsioni; non è quindi consentito un sindacato volto a rivalutare nel merito il rendimento del militare o a comparare autonomamente periodi diversi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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