Sentenza n. 1226/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. P-NA/L/ Q/2022/102758, non notificato, conosciuto in data 08.05.2025 a seguito di comunicazione della Prefettura di Napoli - S.U.I., prot. 186685; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del decreto flussi 2022
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo anzitutto la tardività dell'eccezione dell'Amministrazione e la tempestività del ricorso, poiché il provvedimento non gli sarebbe stato notificato personalmente e sarebbe stato conosciuto soltanto l'8 maggio 2025. Nel merito ha lamentato la violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., in ragione del lungo tempo trascorso tra il rilascio del nulla osta, avvenuto nel 2022, e la revoca; ha invocato la tutela dell'affidamento e i principi di proporzionalità e ragionevolezza. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che l'impossibilità di sottoscrivere il contratto di soggiorno dipendeva dall'irreperibilità del datore di lavoro originario e che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la nuova occupazione ottenuta presso altro datore di lavoro, documentata da modelli UniLav e buste paga. La Prefettura ha eccepito la tardività del ricorso e ha sostenuto la legittimità della revoca, ritenuta doverosa per la mancata presentazione del datore di lavoro e per carenze documentali, escludendo la possibilità di subentro del nuovo datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità. Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., l'Amministrazione che eccepisce la tardività deve provare la notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto. La ricevuta di consegna del provvedimento a una PEC riferibile al legale che aveva seguito la pratica per il datore di lavoro originario, senza prova della riconducibilità dell'indirizzo al lavoratore, non dimostra la piena conoscenza da parte del destinatario. Il termine decorre quindi dall'8 maggio 2025 e il ricorso notificato il 4 luglio 2025 è tempestivo. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Pur potendo la revoca trovare fondamento nelle carenze documentali e nella mancata comparizione del datore di lavoro, l'Amministrazione non poteva procedere automaticamente senza svolgere un'istruttoria concreta sulla posizione del lavoratore, entrato regolarmente in Italia, incolpevole dell'inadempimento del datore originario e successivamente assunto da un nuovo datore di lavoro. L'omessa valutazione della nuova occupazione e dell'inserimento socio-lavorativo ha determinato difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. La Prefettura dovrà riesaminare la posizione considerando il nuovo rapporto di lavoro e la possibilità di consentire la regolarizzazione mediante un diverso titolo di soggiorno, ove sussistano i requisiti. Il provvedimento è stato annullato, salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina la procedura ordinaria per l'ingresso e il soggiorno del cittadino straniero per lavoro subordinato e il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
il nulla osta "è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore"
Prevede le ipotesi di revoca del nulla osta, ma il relativo potere non può essere esercitato automaticamente quando emergano circostanze non imputabili al lavoratore e sopravvenienze rilevanti sulla sua posizione.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso
Consente la revoca in caso di accertamento successivo degli elementi ostativi, nell'ambito della procedura semplificata dei flussi, ferma la necessità di un'istruttoria concreta e rispettosa di proporzionalità e ragionevolezza.
art. 41, comma 2, c.p.a.
Il termine per impugnare decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto; l'Amministrazione che eccepisce la tardività deve provare il perfezionamento della notificazione e il momento della piena conoscenza.
art. 97 Cost.
Impone il rispetto dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, ostando a una revoca automatica che penalizzi il lavoratore incolpevole senza considerare la sua successiva integrazione lavorativa.
art. 5 d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa per la valutazione, in sede di riesame, della nuova occupazione e della possibilità di regolarizzare la posizione dello straniero mediante un idoneo titolo di soggiorno.
Massime di principio
- Quando la revoca del nulla osta al lavoro subordinato dipende da circostanze riferibili al datore di lavoro originario e non imputabili al lavoratore straniero, l'Amministrazione non può limitarsi ad applicare automaticamente la revoca, ma deve svolgere un'istruttoria concreta sulla posizione dell'interessato.
- La nuova occupazione reperita dal cittadino straniero dopo l'ingresso regolare in Italia costituisce una sopravvenienza rilevante che l'Amministrazione deve valutare nel riesame della posizione, insieme alla buona fede, all'effettivo inserimento socio-lavorativo e alla possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno, ove sussistano i requisiti.
- L'omessa considerazione della nuova attività lavorativa e delle circostanze non imputabili al lavoratore vizia il provvedimento di revoca per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento amministrativo, la mera consegna a una casella PEC non è sufficiente a dimostrare la piena conoscenza da parte del destinatario quando l'Amministrazione non provi la riconducibilità dell'indirizzo alla sua sfera di conoscibilità.
- L'onere di provare la notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ai fini dell'eccezione di tardività del ricorso, grava sull'Amministrazione che la propone.
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