Cassazione Penale, Sentenza n. 11909/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Carmelo Salerno per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) e per l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1, cod. pen. in relazione al presunto collegamento con famiglie mafiose. Il ricorrente contestava in primo luogo l'accertato concorso nella cessione di cocaina (capo 19), affermando che il figlio Giuseppe era l'autore della cessione e che Carmelo era intervenuto solo successivamente per il pagamento; in secondo luogo impugnava la qualificazione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1, denunciando che il Tribunale aveva dedotto la finalità di agevolazione mafiosa sulla base di pregressi giudiziari e inferenze non sufficientemente attuali e specifiche
La decisione
Il Collegio ha rigettato il motivo relativo al concorso nella cessione: ha ritenuto che il quadro indiziario, comprese le relazioni tra gli attori e le comunicazioni intercorrenti, fosse idoneo a sostenere l'ingerenza del ricorrente nell'operazione di spaccio, anche nella fase di sollecitazione del pagamento. Ha invece accolto il motivo relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.: il Tribunale aveva motivato in modo apodittico, basandosi su pregresse condanne e presunzioni di verosimiglianza senza fornire elementi indiziari precisi circa la finalità specifica di agevolazione della famiglia mafiosa di Paceco e la destinazione delle somme. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 e ha rinviato al Tribunale di Palermo per nuovo esame su quel punto ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.; per il resto il ricorso è stato respinto
Norme richiamate
d.P.R. 309 del 1990, art. 73
Norma incriminatrice in materia di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la sussistenza degli elementi indiziari relativi alla cessione di cocaina, giudicando congrua la ricostruzione circa il concorso del ricorrente nella vicenda di spaccio
codice penale, art. 416-bis, comma 1
Aggravante per aver agevolato l'operatività di un'organizzazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che l'applicazione richieda elementi precisi e attuali sul collegamento soggettivo e sulla finalità di favorire la consorteria, non potendo fondarsi su meri antecedenti o su generiche verosimiglianze
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Presunzione utilizzata dal Tribunale per fondare esigenze cautelari in presenza di condotte aggravate; la Corte ha osservato che tale presunzione non può reggere se l'aggravante che la sorregge manca di adeguato supporto indiziario
codice di procedura penale, art. 309, comma 7
Norma che consente il rinvio per nuovo esame al giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per riesaminare esclusivamente la qualificazione aggravata
Sentenza Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)
Giurisprudenza richiamata sul carattere soggettivo dell'aggravante 416-bis.1 e sulla necessità di dimostrare la finalità di agevolazione mafiosa come elemento collegato alla responsabilità del singolo agente
Massime di principio
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 1, cod. pen. ha natura sostanzialmente soggettiva: per applicarla è necessario dimostrare non solo collegamenti oggettivi con una consorteria, ma anche la specifica finalità dell'agente di favorire l'organizzazione mafiosa
- Pregresse condanne o coinvolgimenti precedenti non possono da soli giustificare l'applicazione dell'aggravante mafiosa; serve un collegamento indiziario attuale e circostanziato che dimostri la destinazione delle somme o la finalità agevolativa
- Se le esigenze cautelari (ad es. la custodia in carcere) sono fondate in modo determinante su un'aggravante e quest'ultima viene annullata in sede di impugnazione, il giudice di rinvio dovrà riesaminare le esigenze cautelari alla luce della nuova valutazione
- Per valutare il concorso in un'operazione di spaccio, il giudice può legittimamente motivare anche su elementi indiziari complessivi (rapporti tra le persone, comunicazioni, ruoli nella fase del pagamento), purché la ricostruzione sia logica e non meramente presuntiva
- In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe contestare non solo la ricostruzione fattuale ma sollevare specifiche censure sull'assenza di elementi che colleghino il profitto dello spaccio all'attività dell'organizzazione mafiosa, chiedendo al contempo la disapplicazione dell'aggravante ove questa sia determinante per la misura cautelare
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