Ordinanza n. 1375/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 39/2025 del 9 gennaio 2025, emessa nel procedimento R.G. n. 1133/2024 dal Tribunale di Patti - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di proroga del termine per l’intervento sostitutivo formulata dal commissario ad acta nell’ambito dell’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Patti - Sezione Lavoro n. 39/2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza della sentenza del Tribunale di Patti - Sezione Lavoro n. 39/2025. Con precedente sentenza del TAR n. 3136/2025 il ricorso era stato accolto, con ordine al Comune di Capo D’Orlando di dare esecuzione al titolo esecutivo e con nomina del Segretario generale di un comune quale commissario ad acta. La sentenza prevedeva che il commissario intervenisse, in caso di mancato adempimento spontaneo, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il commissario ha riferito il mancato adempimento del Comune entro il termine assegnato, il proprio insediamento presso il Comune, la richiesta e ricezione di una relazione finanziaria e, infine, la richiesta dei ricorrenti di intervento sostitutivo del 9 marzo 2026. È stata quindi formulata una richiesta di proroga, ritenendo necessario proseguire l’attività commissariale.
La decisione
Il TAR ha rigettato la richiesta di proroga. Ha interpretato il precedente comando giudiziale ritenendo che l’insediamento e l’intervento del commissario ad acta non derivassero automaticamente dal solo decorso del termine assegnato al Comune per l’adempimento spontaneo, ma richiedessero una specifica istanza della parte interessata. Poiché tale istanza è stata presentata il 9 marzo 2026, il successivo termine di sessanta giorni per l’intervento sostitutivo decorreva da quella data e non era ancora scaduto al momento della richiesta di proroga. L’ordinanza dispone la comunicazione alle parti e al commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando il giudice dell’ottemperanza subordina l’intervento del commissario ad acta all’istanza della parte interessata, il termine assegnato al commissario decorre dalla ricezione di tale istanza e non dal mero decorso del termine concesso all’amministrazione per l’adempimento spontaneo.
- L’insediamento del commissario ad acta anteriormente alla presentazione dell’istanza della parte interessata non determina, di per sé, l’avvio del termine previsto dal comando giudiziale per il compimento dell’intervento sostitutivo.
- La richiesta di proroga del termine per l’intervento commissariale deve essere rigettata quando, alla data della richiesta, il termine previsto dal titolo giudiziale, computato dalla specifica istanza della parte interessata, non è ancora scaduto.
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